6 Settembre 2021

Modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 121 D.L. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) prevede la possibilità, per i contribuenti, di optare per la fruizione del beneficio fiscale relativo alle agevolazioni di carattere edilizio (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficientamento energetico, bonus facciata, super bonus 110% e sisma bonus) mediante contributo sottoforma di sconto in fattura o cessione della detrazione anziché attraverso la classica detrazione d’imposta.

I riflessi contabili delle modalità “alternative” di fruizione del beneficio contabile erano particolarmente incerti, tuttavia, l’Oic è intervenuto a dissipare i dubbi degli operatori.

Nello specifico, l’Oic ha rilasciato una Comunicazione con cui vengono analizzati i profili contabili di 4 diverse fattispecie:

  • Caso n. 1: contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;
  • Caso n. 2: contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
  • Caso n. 3: contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
  • Caso n.4: contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

Caso n. 1: diritto alla detrazione fiscale per la società committente

In questa ipotesi, a seguito dell’intervento edilizio, la società committente matura il diritto a fruire di una detrazione che può essere scomputata dall’imposta dovuta, ovvero ceduta. In tale fattispecie il beneficio fiscale per la società committente è rappresentato da un credito tributario che deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti secondo due modalità alternative:

  • a diretta riduzione dell’investimento sostenuto;
  • attraverso l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.

Chiaramente, nell’ipotesi in cui la società opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

Il credito iscritto a fronte dell’agevolazione deve essere valutato secondo i criteri generali previsti per i crediti dal Principio Contabile Oic 15.

Inoltre, opportunamente, l’Oic sottolinea che nell’ambito dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Le società non tenute all’applicazione del criterio del costo ammortizzato (coloro che redigono il bilancio micro e abbreviato) devono rilevare:

  • il credito tributario al suo valore nominale;
  • (e contestualmente) un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l’investimento edilizio e il valore nominale del credito. Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui la società committente utilizza la detrazione fiscale o quando cede il credito.

Conseguentemente, se la società committente decide di fruire direttamente della detrazione d’imposta, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale.

Caso n. 2: lo sconto in fattura

In questa seconda fattispecie, la società fornitrice che ha concesso lo sconto in fattura al cliente iscrive un ricavo con contropartita un credito di importo pari alla somma tra:

  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide;
  • il valore di mercato del bonus fiscale che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato. Nell’ipotesi in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che nella circostanza è pari all’ammontare dello sconto in fattura concesso così come risultante dalla fattura stessa.

Il credito tributario, come visto in precedenza, deve essere valutato secondo il criterio del costo ammortizzato e pertanto in applicazione di tale criterio la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i debiti che prevede di compensare) considerando anche che il comma 3 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Caso n. 3: la cessione del credito (soggetto cedente)

In caso di cessione della detrazione (credito), la società cedente deve iscrivere a conto economico, come onere o provento, il differenziale tra il corrispettivo pattuito e il suo valore contabile come risultante dal bilancio.

In particolare, la società che ha ceduto il credito dovrà rilevare:

  • il differenziale positivo tra i proventi finanziari nella voce C16d);
  • il differenziale negativo tra gli oneri finanziari nella voce C17).

Caso n. 4: l’acquisto del credito (soggetto cessionario)

Specularmente al caso precedente, in caso di acquisto del credito fiscale, la società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario che, come visto nei casi 1 e 2, deve essere valutato secondo le indicazioni del Principio Contabile Oic 15.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.

In questo caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.