7 Settembre 2021

Sul regime di responsabilità dei sindaci

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24045, depositata ieri, 6 settembre, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare il regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Il Presidente di una cooperativa, e gestore di fatto dell’attività sociale, aveva falsificato alcune fatture, registrandole poi in contabilità ai fini delle corrispondenti dichiarazioni Iva e dei redditi. A fronte delle fatture falsificate la cooperativa aveva poi regolarmente versato assegni bancari e circolari a favore di società inesistenti.

Gli indebiti pagamenti avevano condotto ad un forte aumento delle perdite di esercizio della cooperativa stessa, a fronte delle quali, però, gli amministratori e i sindaci non avevano mai chiesto chiarimenti.

A seguito del ricorso proposto dai componenti del collegio sindacale, nei confronti dei quali era stata esercitata azione di responsabilità, la Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi, pur facendo riferimento al quadro normativo esistente prima della riforma operata con il D.Lgs. 6/2003.

I sindaci sono obbligati al risarcimento dei danni imputabili al mancato o negligente adempimento dei loro doveri (c.d. responsabilità esclusiva) ma sono anche responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Con specifico riferimento ai casi di responsabilità concorrente con gli amministratori, pertanto, è necessario non solo che gli amministratori abbiano compiuto atti di mala gestio, ma anche che da tale atto sia derivato un danno a carico della società o dei creditori sociali e che la mancata vigilanza dei sindaci sull’operato degli amministratori abbia causato il suddetto danno.

Essendo i sindaci privi di un potere di veto sull’attività degli amministratori, e non potendosi gli stessi sostituire all’organo amministrativo in caso di inadempienze, il loro intervento deve essere valutato alla luce della possibilità loro offerta di ridurre o comunque attenuare, in termini probabilistici, il pericolo di danno.

Rileva la Corte di Cassazione, quindi, che, per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento dei sindaci e il danno cagionato dall’atto di mala gestio degli amministratori, il giudice, di volta in volta, deve accertare che “i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell’organo gestorio nell’adempimento del dovere di vigilanza, abbiano poi effettivamente attivato, nelle forme e nei limiti previsti, gli strumenti di reazione, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, privilegiando, naturalmente, quello più opportuno ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto”.

Pertanto, di fronte ad un atto di mala gestio degli amministratori, i sindaci che vogliono evitare l’azione di responsabilità nei propri confronti devono:

  1. verbalizzare il loro dissenso (rispetto alle deliberazioni del collegio stesso) nel verbale delle adunanze del collegio sindacale),
  2. chiedere, se del caso anche per iscritto, notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione in ordine all’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
  3. procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo,
  4. partecipare, come è loro d’obbligo, alle riunioni del consiglio di amministrazione (o convocarlo), verbalizzando il loro eventuale dissenso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio ed impugnando le eventuali deliberazioni affette da nullità o annullabilità (soprattutto quando il vizio è idoneo a danneggiare la società o i creditori),
  5. partecipare all’assemblea dei soci o convocarla, impugnando le deliberazioni non prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo,
  6. formulare esposti al Pubblico Ministero, affinché questi provveda ai sensi dell’articolo 2409 cod. civ., se tale iniziativa è rimasta davvero “l’unica praticabile in concreto per porre legittimamente fine alle illegalità di gestione riscontrate, essendosi rilevati insufficienti i rimedi endosocietari (cfr., in tal senso, Cassazione, n. 9252/1997), ovvero, come è stato espressamente riconosciuto dalla riforma del 2003, promuovere direttamente il controllo giudiziario sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità”.

Sebbene, quindi, il sindaco non sia chiamato a rispondere automaticamente per ogni fatto dannoso aziendale, ai fini dell’esonero dalla sua responsabilità si rende necessario che lo stesso abbia esercitato tutti i poteri istruttori e impeditivi che la legge gli affida.

D’altra parte, come già rilevato dalla Suprema Corte, anche la semplice minaccia di ricorrere ad un’autorità esterna può costituire un deterrente, sotto il profilo psicologico, al perseguimento di attività antidoverose (cfr. Cassazione, n. 31204/2017; Cassazione n. 18770/2019).

La diligenza richiesta è quella correlata alla natura dell’attività esercitata, da valutarsi anche in rapporto alle specifiche caratteristiche dell’attività dell’impresa e dell’oggetto sociale (cfr. Cassazione, n. 2538/2005).