8 Settembre 2021

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – II° parte

di Francesca Dal Porto
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Con il precedente contributo abbiamo visto come con il D.L. 118/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sia stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza.

L’imprenditore può presentare l’istanza di nomina dell’esperto indipendente attraverso una piattaforma telematica che andrà ad essere istituita e nella quale inserirà tutta una serie di documenti necessari per consentire di valutare la situazione di crisi.

Così come previsto dall’articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021, l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni eventualmente assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale.

Se l’esperto ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, con un piano preciso di incontri.

Se invece non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.

Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e che comunica all’imprenditore.

Gli articoli 6 e 7 D.L. 118/2021 disciplinano le misure protettive del patrimonio che possono essere adottate. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

L’articolo 8 D.L. 118/2021 prevede altresì che, con l’istanza per l’accesso alle misure protettive, l’imprenditore possa dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della stessa istanza, non si applichino nei suoi confronti gli articoli 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, cod. civ. (riduzione del capitale per perdite) e gli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies cod. civ..

In pendenza delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’imprenditore deve tuttavia informare preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione; l’esperto, quando ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.

 Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è obbligatoria.

Il Tribunale, quando l’imprenditore ne faccia richiesta, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 L.F.;

b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dello stesso articolo 111 L.F.;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili;

d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, comma 2, cod. civ., restando fermo l’articolo 2112 cod.civ..

L’articolo 10, comma 2, D.L. 118/2021 prevede che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, nel caso in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il Tribunale può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Quando, seguendo l’iter descritto, sia stata individuata una soluzione alla crisi di impresa, le parti possono optare per varie soluzioni:

  1. concludere un contratto, con uno o più creditori che produce gli effetti di cui all’articolo 14 D.L. 118/2021, se è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  2. concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies L.F.;
  3. concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F., senza necessità dell’attestazione prevista.

L’imprenditore può, all’esito delle trattative, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies L.F..

L’imprenditore, infine, in alternativa può:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;

b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 dello stesso D.L. 118/2021;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Legge fallimentare, dal Lgs. 270/1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), o dal D.L. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 39/2004 (ristrutturazioni industriali di grandi imprese in stato di insolvenza).