Segnalazione della mancata applicazione dell’imposta di bollo
di Clara PolletSimone DimitriL’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 è stata conteggiata dall’Agenzia delle entrate nell’area riservata dell’utente in Fatture e corrispettivi. Gli elenchi suddivisi tra A e B sono disponibili già da metà luglio.
Ricordiamo che l’elenco A, non modificabile, raccoglie gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento. L’elenco può essere modificato fino al prossimo 10 settembre 2021.
Il conteggio diventa definitivo il 20 settembre; il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 settembre utilizzando il codice tributo 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre (risoluzione 42/E/2019).
L’imposta di bollo si applica alle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata,
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva),
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva),
- N4 (operazioni esenti Iva).
Con la risposta all’istanza di interpello n. 491/E/2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato che gli importi non assoggettati ad Iva per somme anticipate in nome e per conto della controparte, natura operazione N1 (articolo 15 D.P.R. 633/1972) scontano l’imposta di bollo se gli importi originari non sono stati assoggettati ad Iva e superano 77,47 euro.
Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l’articolo 5 della tabella B allegata D.P.R. 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
Da ultimo l’Agenzia delle entrate (risposta all’istanza di interpello n. 570/E/2021), interpellata sull’obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali del mancato assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ricevute, evidenzia come la procedura automatizzata individua nell’emittente la fattura elettronica inviata tramite SdI il destinatario della richiesta di regolarizzazione (articolo 12-novies D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 e D.M. 04.12.2020).
Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021, è specificato che, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec di cui all’articolo 6-bis D.Lgs. 82/2005. La predetta comunicazione è trasmessa ai sensi dell’articolo 2 D.M. 04.12.2020.
La comunicazione deve contenere:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente/prestatore;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.
L’articolo 31 D.P.R. 642/1972 prevede che gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dall’Agenzia delle entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa.
L’articolo 19 D.P.R. 642/1972 relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti “… non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia, gli atti (…) devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (…) per la loro regolarizzazione ai sensi dell’articolo 31, al competente ufficio del registro (ora uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento (…)”.
I soggetti indicati nell’articolo 19 D.P.R. 642/1972 non hanno l’obbligo di segnalare, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo, inviate in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 209 e seguenti, L. 244/2007 (fatturazione verso la PA).
Restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi degli articoli 19 e 31 D.P.R. 642/1972, nei casi diversi dalla fatturazione elettronica (risposta all’istanza di interpello n. 570/2021).