20 Settembre 2021

Operazioni di aggregazione societaria: trasformazione in credito di imposta delle DTA

di Federica Furlani
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L’articolo 1, commi da 233 a 243, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una disciplina agevolativa che consente la trasformazione in credito d’imposta delle DTA (deferred tax asset) in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti, approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Lo scopo di tale disposizione, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio, è quello di incentivare i processi di aggregazione tra imprese per ridurre il differenziale di competitività tra piccole e grandi imprese, che si presenta particolarmente rilevante in Italia rispetto agli altri Paesi.

L’agevolazione consiste in particolare nella possibilità, consentita al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite alle seguenti fattispecie:

  • perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente e non ancora utilizzate;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (eccedenza Ace) maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto o trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

Il comma 234 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 prevede inoltre che la trasformazione in credito di imposta avviene:

  • per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni agevolate;
  • per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle stesse;

e trova come ammontare massimo complessivo il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Dal tenore della norma si evince che la disciplina trova applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti. A tal proposito il comma 240 stabilisce che indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.
Questa disposizione impone quindi da un lato che il soggetto risultante o beneficiario dell’operazione possa applicare una sola volta le previsioni normative in esame e, dall’altro, specifica che questo accade indipendentemente dal numero delle operazioni societarie realizzate. Di conseguenza ammette implicitamente che la disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta possa essere applicata in presenza di più operazioni societarie a cui partecipino più soggetti.

Come chiarito dalla recente risoluzione 57/E/2021, del 7 settembre scorso, la disposizione va letta tenendo conto che il rispetto del vincolo di applicazione di una sola volta della disciplina da parte del soggetto risultante o beneficiario dell’operazione e la possibilità di fruire della stessa anche nel caso di più operazioni distinte, comporta che il limite imposto dalla disposizione abbia a riferimento proprio gli attivi dei soggetti partecipanti che quindi possono partecipare una sola volta alla quantificazione del beneficio.

Il comma 240 va quindi interpretato nel senso che, indipendentemente dal numero delle operazioni realizzate e dai soggetti coinvolti, il beneficio concesso dalla disciplina si debba quantificare considerando le operazioni come un’operazione di aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei soggetti partecipanti a dover partecipare una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili. In quest’ottica, la disposizione in esame sarebbe volta ad evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l’attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA.

La disciplina agevolativa è pertanto applicabile anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, fermo restando che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa concorrere una volta soltanto: se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’operazione successiva.