La discussione del processo tributario nell’epoca Covid – I° parte
di Caterina BrunoCon la conclusione del periodo di sospensione feriale dei processi ripartono i calendari di udienza anche presso le commissioni tributarie e si riaccende la querelle tra camere di consiglio, udienze a distanza (c.d. udienze da remoto) e, da ultimo, udienze c.d. cartolari.
Ricordiamo che nel processo tributario la trattazione dell’udienza di merito avviene in via ordinaria in camera di consiglio ex articolo 33 D.Lgs. 546/92 salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, con istanza da notificare alle altre parti costituite almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione. Ciononostante, ormai la richiesta di discussione in pubblica udienza è divenuta prassi processuale.
Con la conclusione dell’iter di graduale informatizzazione del processo tributario il legislatore ha introdotto, in maniera allora del tutto innovativa, il sistema della c.d. “udienza a distanza” prevista dall’articolo 16 D.L. 119/2018.
Tale disposizione prevede la partecipazione delle parti all’udienza pubblica “a distanza”, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è così equiparato all’aula di udienza.
La richiesta della c.d. discussione a distanza nella prima versione dell’articolo 16 D.L. 119/2018 avrebbe dovuto essere formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo costitutivo.
Ben prima dell’avvento dell’attuale situazione epidemiologica e della conseguente legislazione di emergenza il processo tributario si dotava dunque – almeno normativamente – di un sistema del tutto all’avanguardia rispetto agli altri settori della giustizia, per la gestione dell’intero giudizio da remoto.
Sulla base di tali modifiche legislative il sistema delle udienze di trattazione risulta così articolato:
- udienza camerale ex articolo 33 D.Lgs. 546/1992 quale udienza ordinaria;
- udienza pubblica, che è tenuta solo su richiesta anche di una sola delle parti costituite;
- udienza camerale partecipata, che è l’udienza ordinaria prevista per la trattazione delle istanze cautelari;
- udienza a distanza.
Per incentivare l’adozione di tale strumento di gestione della trattazione “da remoto” il legislatore ha oltremodo previsto che: “almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione fosse riservata alla trattazione di controversie per le quali fosse stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza”.
Tuttavia, il ritardo nell’individuazione delle regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, unita alla mancata attivazione presso le Commissioni tributarie del nuovo strumento processuale non ne favorirono la diffusione.
Pertanto, quando a causa dell’emergenza Covid-19 il legislatore è stato costretto a dettare norme precauzionali, finalizzate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare) il processo tributario che appariva normativamente favorito nella gestione del processo “da remoto” è rimasto eccezionalmente indietro rispetto alle altre giurisdizioni nella gestione delle udienze “non in presenza”, con la conseguenza che si è assistito ad un lungo periodo di “stasi processuale” in cui i decreti di trattazione non venivano emessi e le udienze già fissate venivano rinviate a nuovo ruolo.
In questo panorama è stata determinante alla regolare prosecuzione dell’attività processuale la modifica dell’articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018 ad opera dell’articolo 135, comma 2, D.L. 34/2020 che ha previsto la possibilità di richiedere la discussione da remoto anche in seguito al deposito del primo atto, con apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione di cui all’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
A seguito della modifica, la norma prevede adesso anche la possibilità per i giudici, sulla base dei criteri stabiliti dai Presidenti delle Commissioni tributarie, di individuare le controversie per le quali è possibile disporre d’ufficio lo svolgimento dell’udienza a distanza, da comunicare alle parti.
Con il perdurare dell’emergenza Covid-19, il D.L. 137/2020, all’articolo 27, ha ulteriormente incentivato il ricorso a tale tipologia di trattazione prevedendo lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto da autorizzare, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
Ma è con la pubblicazione del decreto del Direttore Generale delle Finanze che ha stabilito le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto “a regime” – tramite la piattaforma Skype for Business che si è finalmente potuto procedere a dare esecuzione alle disposizioni in commento, come vedremo nel dettaglio nel prossimo articolo.