Super Ace 2021: domande per il credito d’imposta dal 20 novembre
di Clara PolletSimone DimitriCon il provvedimento protocollo n. 238235/2021 del 17.09.2021 l’Agenzia delle entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta derivante dalla c.d. super-Ace, introdotto dall’articolo 19 del Decreto Sostegni bis.
Si ricorda che l’obiettivo perseguito dalla norma istitutiva dell’Ace (articolo 1 D.L. 201/2011), tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale proprio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
L’articolo 19 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (decreto Sostegni bis) ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 D.L. 201/2011 (c.d. Ace), valutato mediante applicazione di un’aliquota del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio.
In altri termini la norma prevede che, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, si applichi il coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo dell’ordinario 1,3%. L’agevolazione trova applicazione per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso dell’esercizio 2021, nel limite massimo di 5 milioni di euro. La percentuale preesistente (1,3%) continua ad applicarsi alla base di calcolo pregressa (incrementi fino al 31 dicembre 2020) o corrente, se eccedente la soglia dei 5 milioni.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la super-Ace, determinata mediante applicazione dell’aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio, può essere fruita tramite:
- riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, in alternativa,
- tramite trasformazione in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.
In quest’ultimo caso occorre trasmettere, in via telematica, il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace”.
La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022).
Con riferimento al modello ministeriale, nel riquadro destinato alla determinazione del credito occorre esporre:
- nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro);
- nel campo “Rendimento nozionale”, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15%;
- nel campo “Credito d’imposta”, (arrotondato all’unita di euro) il credito d’imposta calcolato applicando all’importo indicato nel campo “Rendimento nozionale” le aliquote di cui agli articoli 11 o 77 del Tuir, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Ogni comunicazione può accogliere uno o più incrementi di capitale proprio; in presenza di successivi incrementi va trasmessa una comunicazione distinta, senza riportare i valori di crescita indicati nella precedente.
Nel caso in cui si intenda annullare una comunicazione già inviata occorre barrare la casella relativa alla rinuncia con il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si vuole annullare. In tal caso, il riquadro “Determinazione del credito d’imposta” e il quadro A (dedicato ai soggetti tenuti alla verifica antimafia) non vanno compilati. Se, invece, si intende rettificare una precedente comunicazione occorre compilare il modello in tutte le sue parti; in tal caso la comunicazione di rettifica sostituisce la precedente.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.
Il credito spettante potrà essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In caso di utilizzo in compensazione occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate; non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti.