28 Settembre 2021

Premi in competizioni sportive e sinallagma Iva

di Gabriele Damascelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il concetto di corrispettività o controprestazione, il cui rilievo va verificato singolarmente per ogni singola operazione, permea tutta la disciplina dell’Iva e discrimina le ipotesi in cui l’elemento del sinallagma attrae a sé l’imposta da quelle in cui la esclude, anche nei casi in cui si controverta dell’assoggettamento ad imposta nei casi di vincita di premi in danaro a fronte della vittoriosa partecipazione a gare ippiche da parte del proprietario o gestore di un cavallo da corsa.

È il caso analizzato di recente da parte dell’Agenzia delle Entrate e da questa risolto nella risposta ad interpello n. 550 del 25.8.2021, in cui si discuteva della rilevanza o meno ai fini Iva circa i premi vinti in competizioni ippiche da parte del proprietario/gestore del cavallo.

L’Agenzia, confermando le conclusioni della propria precedente circolare 207/2000, di commento all’articolo 44 L. 342/2000 in tema di “Iva sui premi relativi alle corse di cavalli”, e richiamando, in maniera non coordinata, l’ultimo intervento in materia della Corte di Giustizia (P. Baštová C-432/15), ha concluso per l’assoggettamento ad Iva sulla base del solo dato quantitativo costituito dalla proprietà o dalla gestione di almeno cinque cavalli e dal requisito dell’abitualità della partecipazione alle gare ippiche di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unire, e per l’esclusione in assenza di detti requisiti.

Qualora tali requisiti risultino da un apposito elenco, istituito presso detto ente, consentendo a questo di svolgere compiti di verifica e di controllo, unitamente all’iscrizione al medesimo entro il mese di dicembre da parte dei soggetti proprietari/gestori, l’iscrizione massiva di più cavalli unita ad una partecipazione abituale alle gare ippiche genererebbe automaticamente l’assoggettamento ad Iva degli eventuali premi ricevuti a fine gara.

Risultano di contro non rilevanti ai fini Iva le medesime operazioni svolte da quelle scuderie di cavalli non iscritte nell’elenco istituito presso l’Unire, che istituzionalmente percepiscono i suddetti premi.

Sembra dunque che il discrimine individuato dall’Agenzia, che richiama sul punto a proprio conforto la Corte UE, sia dato, di fatto, dall’iscrizione all’Unire, in assenza della quale non rileverebbero le modalità di ricezione del premio finale, se cioè questo viene ricevuto per “piazzamento” in gara o per “semplice partecipazione” alla medesima.

A ben vedere dalla lettura della Corte UE in C-432/15 emergerebbero delle argomentazioni differenti, nella misura in cui ad essere rilevante non è il numero di cavalli posseduti o iscritti alla corsa bensì le modalità di ricezione del premio che determinano il rapporto sinallagmatico, con conseguente rilevanza ai fini Iva solo in assenza di alea ovvero qualora un premio in danaro sia garantito a prescindere dal posizionamento finale in gara da parte del cavallo.

In questi termini il sinallagma (nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario e il compenso eventualmente ricevuto) può essere spezzato solo dal carattere incerto della stessa esistenza di un compenso (v. sentenze Tolsma, C-16/93 punto 19 e Cibo Participations C-16/00 punto 43).

La Corte UE esclude (C-432/15 punti 35-38) sia che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario all’organizzatore di una gara ippica possa avere quale corrispettivo effettivo il servizio fornito dall’organizzatore della corsa e consistente nel consentire a tale proprietario di far correre il suo cavallo nella gara, non potendo prendere in considerazione tale beneficio per determinare il controvalore effettivo della messa a disposizione (v. anche C-174/14 punto 32), sia l’esistenza di un sinallagma anche qualora l’organizzatore della gara si sia impegnato ad elargire il premio, il cui importo sia fissato e noto in anticipo, dato che questo è subordinato alla prestazione del cavallo ed è sottoposto ad una alea certa.

Vi è controprestazione che rileva ai fini Iva, invece, solo nel caso (C-432/15 punto 39) in cui la mera partecipazione del cavallo alla gara ippica comporti un corrispettivo diretto in virtù del versamento, da parte dell’organizzatore della corsa, di un compenso per la partecipazione, indipendentemente dal risultato conseguito dal cavallo nella corsa, qualificando la messa a disposizione di detto cavallo da parte del suo proprietario come “prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva.

Viene in rilievo, quindi, non un dato quantitativo in riferimento all’ammontare della controprestazione, bensì qualitativo, di sostanza e non di forma, che richiede un’indagine dell’effettiva presenza o meno di una controprestazione intesa come “scambio” del bene o del servizio ricevuto.

Occorre indagare volta per volta la presenza e tenere sempre distinti i concetti di onerosità e di corrispettività, che tra loro non sono sinonimi, rilevando l’imposta solo in presenza di un nesso sinallagmatico tra prestazioni rese e ricevute, ben potendo aversi un’operazione “onerosa” che manchi di corrispettivo, o al contrario un’operazione sinallagmatica priva di onerosità, come ad esempio nella causa Goldsmiths (causa C-330/95) in cui la Corte UE ravvisava comunque il sinallagma nel caso di una società che aveva pagato una data prestazione di servizi pubblicitari al suo fornitore mediante un pagamento “in natura” rappresentato da diamanti.

Discorso analogo nel leading case Tolsma (causa C-16/93) in cui la Corte UE, in uno dei tanti precedenti in argomento, ha escluso la presenza di uno “scambio” ovvero di una “interdipendenza giuridica tra le prestazioni”, in assenza dei tre requisiti richiesti del nesso diretto tra le due controprestazioni, della possibilità di poter esprimere in danaro la controprestazione ricevuta e della circostanza che alla prestazione ricevuta possa essere attribuito un valore soggettivo, non già un valore stimato secondo criteri obiettivi, nel caso dell’attività di un suonatore ambulante di strada “remunerata” da offerte “casuali” da parte dei passanti (v. anche cause C-154/80 e C-102/86).