5 Ottobre 2021

Gli Aiuti di Stato alle imprese

di Golden Group - Ufficio Tecnico
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Gli Aiuti di Stato si configurano come un beneficio economicamente rilevante assegnato ad un’impresa attraverso un intervento dello Stato, delle amministrazioni locali o di altri soggetti pubblici, generando un vantaggio che non si sarebbe realizzato altrimenti.

Le caratteristiche su cui si fondano questi aiuti sono: la provenienza (l’origine) statale dell’aiuto, la presenza di un vantaggio selettivo, l’incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati. Tranne in alcuni casi espressamente previsti, tali aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni.

Per le suddette motivazioni, gli aiuti devono essere controllati e autorizzati affinché rientrino nelle deroghe previste dal TFUE, in particolare dall’articolo 107. L’ordinamento europeo affida tale compito alla Commissione Europea, la quale può valutare la compatibilità della misura, notificata dagli Stati Membri (obbligo di stand-still), con il mercato interno.

Tuttavia, secondo quanto disciplinato dall’art. 109 del TFUE, il Consiglio dell’Unione europea può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica, abilitando la Commissione ad adottare i Regolamenti per la loro attuazione. Tale esenzione si basa sulla presunzione che, a determinate condizioni, alcune tipologie di misure, benché costituiscano aiuti di Stato, siano compatibili con il mercato interno, dato che i loro effetti positivi, dal punto di vista del perseguimento dell’interesse pubblico in senso sovranazionale, superano gli effetti negativi sulla concorrenza. Gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica possono, quindi, essere attuati in qualsiasi momento dagli Stati Membri, senza che vi sia alcun obbligo di previa autorizzazione della Commissione.

Avvalendosi di tale facoltà, la Commissione ha adottato il Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014). I regimi di aiuto istituiti sulla sua base sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva, ma sono sottoposti ad un obbligo di trasmissione di informazioni sintetiche. Il Regolamento si applica solo a specifiche tipologie di aiuto:

  • aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione;
  • aiuti alle PMI;
  • aiuti per l’accesso alle PMI ai finanziamenti;
  • aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • aiuti alla formazione;
  • aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
  • aiuti per la tutela dell’ambiente;
  • aiuti per ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
  • aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
  • aiuti per le infrastrutture a banda larga;
  • aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio;
  • aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;
  • aiuti per le infrastrutture locali.

Per ognuna delle categorie sopra indicate, il Regolamento di esenzione prevede dei massimali espressi in termini di intensità e non di importo. L’intensità di un aiuto si riferisce alla percentuale di costi ammissibili che l’aiuto finanzia.

Una condizione fondamentale affinché un aiuto in esenzione possa essere concesso è il rispetto del principio di necessità dell’aiuto: l’aiuto deve avere un effetto di incentivazione, ovvero deve essere necessario affinché l’impresa effettui un investimento che non avrebbe realizzato altrimenti. Per quanto riguarda le piccole e le medie imprese il requisito si ritiene soddisfatto se la domanda di aiuto è presentata prima dell’avvio del progetto. Con riferimento alle grandi imprese, invece, è necessaria un’analisi dettagliata volta a verificarne la sussistenza.

Nell’ambito delle possibilità di deroga previste dal Trattato, rientrano anche particolari tipologie di aiuti, che, per la loro natura e la modesta entità, non sono in grado di incidere sugli scambi o di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza. Tali aiuti vengono definiti aiuti di importanza minore (de minimis) e sono disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013. La ratio del regime de minimis, quindi, risiede nella possibilità, per gli Stati Membri, di sostenere alcuni settori merceologici o alcune tipologie di imprese purché l’importo totale dei contributi concessi per impresa unica non superi € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Si precisa che nella definizione di impresa unica, necessaria per il calcolo del massimale di cui sopra, non rientrano i collegamenti con le società estere. Tale aspetto verrà esaminato ed approfondito nel prossimo articolo.

I Regolamenti sopra descritti non si applicano al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, che risponde al Regolamento UE n. 702/2014 per gli aiuti in esenzione e al Regolamento UE n. 1408/2013 per gli aiuti in de minimis, e al settore della pesca e acquacoltura, disciplinato rispettivamente dal Regolamento UE n. 1388/2014 e dal Regolamento UE n. 717/2014.

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si è reso necessario aggiungere un nuovo regime di aiuti, affinché gli Stati membri potessero adottare nuove misure in modo più flessibile. A questo fine, il 19 marzo 2020, è stato pubblicato il Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak, nella forma della Comunicazione (UE) C(2020) 1863, con la quale la Commissione ha definito le linee guida che i singoli Paesi membri devono seguire per rispondere in modo coerente e coordinato alla crisi economica. Il Quadro Temporaneo si applica a tutti i settori di attività, prevedendo diversi massimali, di importo rilevante, per ognuno di essi. Per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli l’importo massimo finanziabile è pari a € 225.000, per le imprese del settore della pesca e acquacoltura € 270.000 e per i restanti settori € 1,8 milioni.

Diversamente dai due precedenti regimi poc’anzi visti, questa tipologia di aiuti di Stato, intervenendo per rispondere a una crisi economica sistemica, richiede l’autorizzazione e il coordinamento della Commissione.

La maggior parte delle agevolazioni nazionali, regionali e camerali rientrano nella categoria di aiuti di stato. Per tale motivo, un aspetto importante da considerare è il rispetto della cumulabilità tra i diversi contributi ricevuti, al fine di evitare che le intensità massime o gli importi massimi, previsti da uno dei Regolamenti sopra citati, siano superati, a causa di altri aiuti ottenuti da parte della stessa attività, impresa e/o progetto. Le disposizioni in materia di cumulo sono differenti in base ai singoli regolamenti e la valutazione delle relative interconnessioni risulta essere alquanto complessa. Da ciò, è auspicabile affidarsi a tecnici esperti, al fine di non vedersi negato o rimodulato il contributo richiesto a causa dello sforamento delle soglie comunitarie.