6 Ottobre 2021

Disosso, pesatura ed etichettatura della carne con aliquota del 10%

di Luigi Scappini
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La DRE Lombardia, con la risposta a interpello n. 904-2216/2021, analizza la corretta aliquota Iva da applicare alle prestazioni di lavorazione conto terzi nel settore della macellazione delle carni, concludendo per l’applicabilità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972, dell’aliquota propria prevista per l’attività principale (la successiva cessione della carne), e quindi il 10% ex Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. 633/1972.

Il caso posto al vaglio della DRE Lombardia riguardava, in particolare, la corretta aliquota Iva da applicare alle lavorazioni per conto terzi di carni, consistenti nella mondatura, disosso, confezionamento, pesatura ed etichettatura di quarti o parti di carne (le c.d. mezzene), già trasformate e destinate al consumo alimentare umano.

La società istante, che non svolge nessuna attività riconducibile alla produzione e/o alla trasformazione delle carni, ma si occupa, all’interno della filiera, di una singola fase della lavorazione, in via prudenziale ha ritenuto applicabile l’aliquota ordinaria del 22%.

Nodo della questione è la riconducibilità o meno delle attività svolte dall’istante tra “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni” per le quali l’articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevede l’applicazione della “stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti …”.

L’Agenzia delle entrate ricorda come la circolare n. 43 del 06.12.1975, in sede di commento delle modifiche apportate dal D.P.R. 687/1974, abbia chiarito che la soppressione delle parole “con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio” abbia comportato un ampliamento del perimetro della norma, ragion per cui, “per “produzione” deve intendersi non solo la trasformazione della materia prima in prodotto finito o in semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle varie fasi attraverso le quali essa si realizza.”.

La DRE Lombardia prosegue ribadendo che le prestazioni inerenti la macellazione, quali abbattimento, scuoiamento, squartamento e sezionamento, essendo le fasi che consentono il passaggio dalla materia prima consistente nell’animale al prodotto finito destinato all’alimentazione umana, rientrano a pieno titolo nel perimetro delineato dal comma 3 dell’articolo 16 D.P.R. 633/1972.

Tuttavia, prosegue la DRE Lombardia, in ragione del fatto che l’articolo 1, comma 7, D.L. 417/1991, nel concetto di produzione di beni di cui al comma 3 richiamato dell’articolo 16 D.P.R. 633/1972, vi fa rientrare le trasformazioni della materia prima, il perimetro applicativo della norma si può estendere anche a fasi diverse da quelle “classiche” della macellazione.

Fatte queste premesse di carattere generale in merito ai criteri sui quali si basa l’applicabilità dell’articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972, il documento di prassi, per ricondurvi anche le prestazioni consistenti nel disosso/confezionamento/pesatura e altro di quarti di carne già trasformate, richiama i concetti espressi nel tempo dalla giurisprudenza comunitaria.

Premesso che non è riscontrabile una regola valida per tutti i casi, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affermare che è necessario verificare:

  • che gli elementi forniti dal cliente siano talmente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile;
  • gli elementi tipizzanti l’operazione e individuarne i predominanti, basandosi sul punto di vista del consumatore medio.

Inoltre, il fatto che determinate prestazioni di servizi possano essere fornite da un soggetto terzo (e ricordiamo che a decorrere dal 2001, per effetto della Riforma di cui al D.L. 57/2001, l’imprenditore agricolo può esternalizzare determinate fasi della lavorazione dei propri prodotti necessarie per ottenere un prodotto finito pronto alla cessione), non comporta che l’insieme di tutte le operazioni messe in atto dalle parti non possa costituire una prestazione unica da trattare, da un punto di vista fiscale, in maniera identica.

In ragione di ciò, a parere della DRE Lombardia, “le ulteriori attività quali disosso, confezionamento, pesatura ed etichettatura di quarti o parti di carne” sono prestazioni accessorie a quella principale consistente nella macellazione e preparazione del prodotto carne, con conseguente applicazione anche a esse dell’aliquota Iva del 10% ai sensi di quanto previsto dalla Tabella A, Parte IIII, allegata al D.P.R 633/1972.