La delega dell’identità digitale
di Laura MazzolaIl 30 settembre 2021 i pin Inps degli utenti hanno perso la loro validità, in favore delle identità digitali SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi).
In particolare, ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, D.Lgs. 82/2005, i pin già rilasciati dall’Istituto, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sono stati dismessi, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.
Rimangono ancora temporaneamente attivi i pin rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.
Con la circolare Inps 12.08.2021, n. 127, è stata, però, introdotta la “delega dell’identità digitale”.
Vale a dire che, i cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Inps, possono delegare una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
Si pensi, ad esempio, alla possibilità, per i soggetti rappresentati o minori, di delegare i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale.
Tale richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi struttura territoriale dell’Inps, presentando la seguente documentazione:
- modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (modello AA08);
- copia del documento di riconoscimento del delegante.
L’operatore Inps provvede, dopo aver accertato l’identità del richiedente, a registrare la delega nel sistema.
In alternativa, come previsto dall’Inps, con il messaggio 01.10.2021, n. 3305, il delegante può, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, accedere al servizio online, disponibile nell’area riservata “MyInps”, sezione “Deleghe identità digitali”, inserendo i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega, in questo modo, risulta immediatamente attiva.
La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato, laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.
Inoltre, l’Inps prevede, in determinati casi, la possibilità di richiedere la registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante.
In occasione dell’attribuzione della delega, spetta al delegante definirne il termine di validità, tenendo conto che:
- ogni persona può designare un solo delegato;
- ogni delegato può essere designato da non oltre tre persone, purché non si tratti di tutori, curatori e amministratori di sostegno.
In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
In merito alle modalità di accesso, il delegato deve autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente scegliere se operare per proprio conto o se operare per conto del delegante.