13 Ottobre 2021

Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2 D.L. 118/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, ha previsto la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, rivolta all’imprenditore commerciale e agricolo.

Per poter ricorrere a tale nuovo istituto è necessario che:

a) l’imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza;

b) risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

A quest’ultimo proposito, l’articolo 3 D.L. 118/2021 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale sulla quale, ai sensi del comma 2, deve essere reso disponibile, per l’imprenditore, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Lo stesso dell’articolo 3, comma 2, D.L. 118/2021 demanda ad un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia l’individuazione, fra le altre cose, delle modalità di esecuzione del test pratico.

Il Decreto Dirigenziale in questione, pubblicato il 28.09.2021, contiene un allegato che nella sezione I riporta i contenuti del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

In particolare, il test in questione deve essere finalizzato a consentire all’imprenditore e ai suoi professionisti di valutare preliminarmente la fattibilità e la complessità del risanamento e soprattutto se questa, per potersi realizzare, dovrà passare attraverso l’adozione di iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente.

Tale disamina passa dall’analisi del rapporto che sussiste tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato (A) e quella dei flussi finanziari che la gestione futura è in grado di generare e che possono essere messi al servizio del piano di ristrutturazione (B).

La stima dei flussi finanziari che la gestione sarà in grado di realizzare in futuro passa dal dato storico, ossia dall’andamento economico degli ultimi esercizi chiusi, depurando i risultati ottenuti da eventi straordinari e difficilmente ripetibili.

Nel test fornito col decreto dirigenziale, l’entità del debito che deve essere ristrutturato (A) è ottenuta partendo dal debito scaduto con aggiunta di:

  • debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
  • linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
  • rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni;
  • investimenti relativi alle iniziative industriali eventuali che si intendono adottare;

al netto di:

  • ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
  • nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
  • stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

È altresì precisato che il debito così ottenuto, qualora si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte dello stesso, può essere ai fini del test ridotto in misura pari allo stralcio che si stima di ottenere.

Per quanto riguarda invece l’altra componente del rapporto, ossia i flussi annui al servizio del debito che la gestione è mediamente in grado di generare a regime (B), questa sarà determinata partendo dalla stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo a regime, al netto di:

  • investimenti di mantenimento annui a regime;
  • imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Determinate le grandezze su indicate, affinché si possa procedere con l’effettuazione del test, prerequisito indispensabile è che l’impresa sia in grado di generare, almeno dal secondo anno, flussi annui (B) superiori a zero; l’impresa deve cioè essere prospetticamente in equilibrio economico.

Nel caso in cui i flussi prospettici (B) siano superiori a zero, per valutare il grado di difficoltà del risanamento andrà determinato il risultato del rapporto tra (A) e (B).

In particolare, nel decreto dirigenziale si fornisce una legenda dei possibili esiti del rapporto:

  • se il rapporto tra (A) e (B) non supera l’unità le difficoltà di risanamento sono contenute (in generale, le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano comunque contenute fino ad un livello del rapporto che si colloca attorno a 2);
  • se, invece, il rapporto supera un certo livello, che si può collocare attorno a 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
  • superato il livello che si può collocare attorno a 5-6, la presenza di un MOL (margine operativo lordo) positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa: si rende necessario valutare la cessione dell’azienda.

Se l’impresa invece non è in equilibrio economico a regime perché i flussi annui prospettici stimati sono inferiori a zero, dovranno essere intraprese iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente dell’impresa.

Di fatto, con tale test, agli imprenditori è fornito uno strumento utile per cercare di capire a priori, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e l’eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario presente.

Sarà quindi successivamente l’esperto nominato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021, dovrà valutare senza indugio l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Per procedere con tale valutazione l’esperto dovrà convocare l’imprenditore e potrà altresì consultare, insieme a tutti gli altri documenti richiesti, anche il test prodromico eseguito dallo stesso imprenditore.