13 Ottobre 2021

Non versa l’IVA chi emette fatture false se prova la mancanza di un danno per l’erario

di Angelo Ginex
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La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.

È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27637 depositata ieri 12 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di avvisi di accertamento con cui veniva contestato il mancato versamento dell’IVA con riferimento a tre fatture relative ad operazioni inesistenti. L’Amministrazione finanziaria riteneva, infatti, che la semplice emissione delle fatture comportasse l’obbligo di versamento dell’IVA, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero state utilizzate dalla società per essere “scontate” in banca al fine di ottenere prestiti e non per ragioni fiscali.

La società contribuente presentava ricorso di primo grado che veniva respinto. A seguito di appello, la Commissione tributaria regionale del Molise confermava la decisione dei giudici di prime cure, precisando che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti implicasse l’obbligo di pagamento dell’IVA esposta, indipendentemente dalla finalità per cui dette fatture fossero state emesse. Inoltre, i giudici del gravame osservavano che la regolarità della contabilità della società appellante e l’esposizione delle fatture contestate non assumessero alcun rilievo, in quanto l’articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972 risponde ad altre finalità.

Avverso tale sentenza, pertanto, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 21, commi 1 e 7, D.P.R. 633/1972, dell’articolo 2697 cod. civ. e dell’articolo 115 cod. proc. civ.

In particolare, la ricorrente asseriva che la Commissione tributaria regionale non avesse considerato che, per effetto dell’emissione della fattura, il destinatario vantasse un credito nei confronti dell’Erario al quale corrisponde l’obbligo del cedente di versare l’imposta ivi indicata. Conseguentemente, perché sia operante il principio di cartolarità, occorre la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione della fattura al cessionario o committente, non essendo sufficiente la semplice esistenza del documento fiscale, inidonea ad arrecare danno all’Amministrazione finanziaria.

Nella pronuncia in rassegna, innanzitutto, i giudici di vertice hanno ritenuto opportuno rammentare che l’articolo 21, par. 1, lett. c), direttiva 77/388/CEE stabilisce che l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci e, dunque, anche l’emissione di una fattura per operazioni inesistenti implica l’obbligo di pagamento della relativa IVA, fatti salvi l’esistenza della buona fede ovvero l’obbligo di eliminare il pericolo di perdita di gettito per l’Erario (cfr. ex multis, Cass. sent. 19.04.2019, n. 10974; CGUE 31 gennaio 2013, causa C-643/11, Stroy trans EOOD).

In casi come quello in esame, la banca anticipa l’importo del credito vantato dal cliente (rappresentato dalla fattura) a fronte della concessione di un mandato in rem propriam a riscuotere alla scadenza dell’importo allo stesso dovuto, sicché non vi è dubbio che la fattura presentata in banca viene messa in circolazione, potendo essere utilizzata dalla banca al fine di riscuotere il credito, anche indipendentemente dalla volontà dell’emittente (cfr. Cass. sent. 30.10.2014 n. 23081).

«Ne deriva – ha affermato la Suprema Corte – che l’obbligo di pagamento dell’IVA da parte dell’emittente, che ha consapevolmente emesso fatture per operazioni inesistenti presentandole in banca ai fini di finanziamento (e che, quindi, non è in buona fede), può essere escluso unicamente laddove questi provi – così come chiesto dalla Corte di giustizia della UE – di aver eliminato ogni possibile conseguenza pregiudizievole derivante all’Erario dall’utilizzazione di dette fatture (ad esempio, fornendo la prova che le fatture siano state annullate o rettificate con la procedura di variazione ovvero che la banca non ne abbia mai chiesto o non possa più chiederne il pagamento al destinatario)».

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso dal momento che i giudici di secondo grado non hanno indagato sull’aspetto dell’eliminazione da parte della società degli effetti pregiudizievoli riconnessi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.