14 Ottobre 2021

Bozza circolare TP: il dogma dell’idoneità del set documentale

di Marco Bargagli
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Come noto, il nostro ordinamento giuridico contiene specifiche disposizioni in materia di prezzi di trasferimento ex articolo 110, comma 7, Tuir.

In merito, per espressa disposizione normativa: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente  o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

A livello internazionale, occorre fare riferimento alle indicazioni Ocse e, simmetricamente, alle linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo diramate nel mese di luglio 2017 le quali, tra l’altro, hanno confermato che non esiste più una rigida gerarchia tra i vari metodi, ma occorre utilizzare il metodo ritenuto più appropriato alle circostanze del caso (c.d. M.A.M. “Most Appropriate Method”).

Successivamente, con l’emanazione del D.M. 14.05.2018 sono state adottate, anche a livello domestico, le regole pratiche di applicazione delle disposizioni previste in materia di prezzi di trasferimento infragruppo.

Ciò posto, sotto il profilo meramente sanzionatorio, occorre domandarci quali sono le conseguenze amministrative qualora l’Amministrazione finanziaria effettui rettifiche in aumento del reddito, nella particolare ipotesi di verifiche fiscali orientate al riscontro della congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo.

Anzitutto, in caso di recuperi a tassazione di elementi positivi di reddito sottratti a tassazione, operati ai sensi dell’articolo 110, comma 7, Tuir, dai quali derivi una maggiore imposta o una differenza del credito spettante, la predisposizione di un idoneo set documentale in materia TP consentirà di evitare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata).

In merito, giova ricordare che:

  • l’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997 prevede, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, che la sanzione prevista per la dichiarazione infedele non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati;
  • l’articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 4, D.P.R. 600/1973, la sanzione stabilita per la dichiarazione infedele dei sostituti d’imposta non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione redatta in tema di prezzi di trasferimento indicata nei provvedimenti emessi dal Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Quindi, qualora il contribuente abbia costruito un idoneo set documentale in ambito TP, potrà usufruire di notevoli vantaggi, tra cui:

  • evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali-tributarie scaturenti dai rilievi formalizzati nel processo verbale di constatazione, derivanti dalle rettifiche sui prezzi di trasferimento;
  • fornire ai verificatori un concreto supporto informativo che renderà più agevole il contraddittorio Fisco contribuente e, simmetricamente, l’analisi riferita alle politiche TP attuate dal singolo Gruppo multinazionale.

Con riferimento all’idoneità del set documentale TP, importanti chiarimenti sono rinvenibili nella bozza di circolare diramata dall’Agenzia delle entrate in data 20 settembre 2021.

Il citato documento di prassi fornisce specifici chiarimenti nel capitolo 11 rubricato “Valutazione della documentazione idonea”.

Sul punto, viene ricordato che l’Agenzia delle entrate non è vincolata all’applicazione del regime premiale in tema di sanzioni, qualora la documentazione esibita nel corso dell’attività di controllo, pur rispettando la prevista struttura formale, non presenta contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni.

Il concetto di “idoneità”, introdotto dalla normativa di riferimento, non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell’idoneità della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati.

La valutazione di idoneità effettuata da parte degli addetti al controllo dovrà valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti, in particolare, all’accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità (compresa l’analisi funzionale), indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, la documentazione non può essere considerata idonea quando, pur rispettando la prevista struttura formale, non contenga le informazioni complete e conformi contenute nei vari provvedimenti direttoriali emanati nel tempo, così come quando le informazioni ivi contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero.

La bozza di circolare specifica, inoltre, che le omissioni o le inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi non pregiudicano l’applicazione della esimente sanzionatoria.

Ovviamente, nel corso della verifica fiscale, gli organi di controllo potranno richiedere la documentazione supplementare o integrativa nel corso dell’attività ispettiva e la stessa deve essere fornita entro sette giorni dalla richiesta o in un termine più ampio a seconda della complessità delle operazioni oggetto di analisi.

Per completezza di trattazione si specifica che il Provvedimento direttoriale n. 2020/360494 del 23.11.2020, emanato in materia di prezzi di trasferimento:

  • ha aggiornato i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento;
  • ha sostituito le linee guida precedentemente contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29.09.2010, n. 2010/137694.