15 Ottobre 2021

Compensi degli amministratori “reversibili” deducibili per competenza

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nei gruppi di imprese accade di frequente che le persone che ricoprono posizioni apicali vengano nominate amministratori di diverse società, senza tuttavia ricevere direttamente da ciascuna di queste la corresponsione di un compenso.

Di norma, infatti, la remunerazione di questi incarichi è già considerata nell’ambito della retribuzione che la persona percepisce in base al rapporto di lavoro in essere con la capogruppo, o con altra impresa associata, secondo il sistema premiante adottato, nello specifico, dal gruppo societario.

Tuttavia, ciò non esclude che la società possa deliberare la corresponsione di un compenso a fronte della prestazione resa da tali figure apicali, disponendo però che questo venga pagato direttamente alla capogruppo o comunque alla società presso cui l’amministratore risulta essere in forza secondo il suo contratto di lavoro: si configura allora in questa circostanza il c.d. “compenso reversibile”.

L’argomento è già stato oggetto, tempo addietro, del puntuale approfondimento dell’AIDC nella Norma di comportamento n. 169 le cui argomentazioni possono ritenersi tuttora attuali.

È poi di recente ritornato alla ribalta per via di una pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 2067/2021, in tema di deducibilità del relativo costo in capo alla società controllata e che corrisponde tale remunerazione.

In particolare, la vicenda ha tratto origine dalla contestazione eccepita dall’Amministrazione Finanziaria contro una società circa l’esatto periodo d’imposta di deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, del costo in questione.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la società sarebbe caduta in errore in quanto essa avrebbe dedotto i “compensi reversibili” corrisposti alla controllante in relazione agli incarichi di amministrazione ad essa riferiti secondo il criterio di competenza economica, e quindi nel periodo d’imposta in cui essi erano maturati in ragione dell’attività prestata dagli amministratori, anziché secondo il principio di cassa – e quindi nell’esercizio del pagamento del compenso – come sarebbe stabilito dall’articolo 95, comma 5, Tuir.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha correttamente condiviso il comportamento adottato dalla società confermando perciò la stessa indicazione che già l’AIDC aveva affermato nella succitata Norma di comportamento.

Questo il ragionamento seguito dai Giudici della Suprema Corte.

In via del tutto preliminare, si dà atto che nelle dinamiche interne ai gruppi societari, come premesso, accade sovente che la società controllante affidi l’incarico di amministratore della società controllata ad un dipendente (spesso un dirigente) proprio o di altra società del gruppo, e che la controllata corrisponda il compenso direttamente alla società della quale questi è dipendente; pertanto, tale importo concorre senza dubbio in positivo alla formazione del reddito imponibile della società controllante nel periodo di competenza.

In modo del tutto simmetrico, allora, lo stesso criterio deve trovare riconoscimento per il costo sostenuto dalla società controllata, applicandosi la disciplina generale dell’articolo 109 Tuir; va invece escluso che possa in questa circostanza applicarsi il principio di cassa di cui all’articolo 95, comma 5, Tuir, poiché tale ulteriore condizione rafforzativa – quella del pagamento – si applica limitatamente al caso dei compensi pagati direttamente agli amministratori persone fisiche.

La stessa questione aveva poi già trovato soluzione conforme nella precedente sentenza della Cassazione n. 22479/2020 in cui si è riconosciuto che “la società non versa alcun compenso all’amministratore, legato da rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con altra società, ma si limita a versare a quest’ultima un corrispettivo per l’utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell’attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione”; pertanto, “la situazione fattuale non è, quindi, riconducibile alla fattispecie (…) della deduzione del costo rappresentato dal compenso all’amministratore, mancando l’erogazione di somme di denaro a tale titolo a colui che ha svolto l’attività gestoria”.

Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina della deduzione del costo secondo il principio, eccezionale, di cassa, con l’effetto che trova applicazione la regola generale in materia di componenti del reddito di impresa, e quindi la deducibilità secondo il principio di competenza.