Definizione agevolata degli avvisi bonari: pubblicato il provvedimento delle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’articolo 5 D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, ovvero beneficiando dell’integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
L’agevolazione riguarda soltanto i titolari di partita Iva che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.
Con il provvedimento prot. n. 275852/2021, pubblicato ieri, 19 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni attuative prevedendo la possibilità di accedere al beneficio in esame versando gli importi dovuti entro l’ordinario termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche ratealmente.
Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, gli aspetti più rilevanti dalla c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”.
Definizione agevolata: il beneficio | Nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni (o le somme aggiuntive, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità. Sono invece interamente dovuti gli interessi. |
Ambito soggettivo | Possono beneficiare della “definizione agevolata degli avvisi bonari” i contribuenti: · con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 · che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2019 e 2020). |
Oggetto della definizione agevolata | Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Nello specifico la definizione si applica: · alle comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione; · alle comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021. |
Come si perfeziona la definizione agevolata | Sussistendo i presupposti, il contribuente deve limitarsi a pagare gli importi dovuti entro i termini ordinariamente previsti, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione. Considerato, inoltre, che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», i contribuenti devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento. |
3 Novembre 2021 a 15:11
Per beneficiare della “definizione agevolata degli avvisi bonari” di cui all’articolo 5 D.L. 41/2021 bisogna inviare autodichiarazione entro il 31.12.2021. Quali sono le modalità per tale adempimento?
4 Novembre 2021 a 14:28
Vorrei anch’io delucidazioni relativamente all’ autodichiarazione, esistono dei moduli prestampati.
4 Novembre 2021 a 19:45
QUESTA BENDETTA AUTODICHIRAZIONE COME SI FA , COME SI PRESENTA?
5 Novembre 2021 a 16:05
Il provvedimento rinvia ad un’autodichiarazione prevista dal Decreto Sostegni, il cui contenuto doveva essere definito con apposito decreto del Mef. Ad oggi, però, il suddetto decreto non risulta essere stato ancora emanato.
29 Novembre 2021 a 1:36
Nei soggetti destinatari della definizione agevolata mancano i collaboratori di impresa familiare.
Anche loro dovrebbero essere ricompresi di diritto, come il titolare, ma non hanno ricevuto, come il titolare, la proposta di definizione agevolata.
15 Dicembre 2021 a 15:14
In caso di adesione alla definizione agevolata, occorre considerare l’importo pagato
in meno come aiuto di stato e quindi inserito nella richiesta del contributo perequativo.
grazie