20 Ottobre 2021

Conferimento di ramo d’azienda: cessione del credito IVA senza notifica al fisco

di Angelo Ginex
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Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge, salvo patto contrario, la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 69 R.D. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’articolo 2559 cod.civ.

È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28787 depositata ieri 20 ottobre.

La vicenda in esame trae origine da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione presentata da Alfa s.r.l., all’esito del quale veniva notificata alla società una cartella di pagamento per carenti versamenti IVA.

La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che, in accoglimento dello stesso, procedeva all’annullamento dell’atto impugnato. A seguito di appello dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, evidenziando l’infondatezza della pretesa fiscale.

Pertanto, l’Ufficio proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod.civ. e 69 R.D. 2440/1923, in quanto il giudice del gravame avrebbe omesso di accertare l’avvenuta notifica all’Amministrazione finanziaria della cessione del credito IVA nell’ambito del citato conferimento di ramo d’azienda. La società contribuente si difendeva presentando controricorso e ricorso incidentale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili o infondati i motivi di impugnazione avanzati e, con specifico riferimento alla doglianza sopra indicata, sancendo un importante principio di diritto.

In particolare, sulla questione dell’efficacia della cessione dell’azienda o di un suo ramo riguardo al credito IVA, i giudici di vertice hanno operato innanzitutto una importante precisazione.

Ancorché recentemente sia stato affermato che: «In caso di cessione dell’azienda, il credito IVA relativo all’azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 c.c. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all’amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell’art. 69 R.D. 2440/1923, in deroga al disposto di cui all’art. 2559 cod.civ. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il credito IVA sia stato escluso dalla cessione dell’azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti (Cass. n. 33965/2019)», –  secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte – quello sopra riportato costituisce in realtà un obiter dictum non vincolante nella fattispecie disaminata, poiché eccedente la necessità logico-giuridica della decisione, avendo il giudice di merito accertato che il credito IVA chiesto a rimborso da Alfa s.r.l. non era stato oggetto di cessione nell’ambito del conferimento di ramo d’azienda.

Ciò detto, è stato rilevato come, nella specie, trattandosi di conferimento di ramo d’azienda, trovi applicazione il disposto di cui all’articolo 2559 cod.civ. relativo alla cessione d’azienda, secondo cui la cessione dei crediti inerenti all’azienda ceduta (o al suo ramo) ha effetto nei confronti del debitore dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche se non vi è stata accettazione o notifica.

Dunque, la cessione del credito IVA in oggetto, poiché avvenuta successivamente all’entrata a regime del registro delle imprese, ed essendovi questione sul predetto adempimento pubblicitario, non è soggetta ad alcuna notifica nelle forme del Regolamento di contabilità dello Stato (cfr., Cass. n. 20415/2018).

In definitiva, così come affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario notificare all’Amministrazione finanziaria, nelle forme di cui all’articolo 69 R.D. 2440/1923, un separato atto ricognitivo di un effetto (la cessione del credito) che opera di diritto ai sensi dell’articolo 2559 cod.civ., qualora il credito fiscale sia inerente all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di cessione o conferimento.