26 Ottobre 2021

Attività di ricerca e sviluppo da comunicare al Mise

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Chi ha usufruito del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo dovrà entro fine anno comunicare al Ministero dello sviluppo economico l’attività svolta nell’anno 2020, tramite apposito modello da firmare digitalmente ed inviare tramite pec.

È stato definito con il provvedimento del 06.10.2021 il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, così come definite dal D.M. 26.05.2020 del Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissato in euro 2 milioni per il 2021 dall’articolo 22 D.L. 73/2021).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

L’articolo 1, comma 204 secondo periodo, L. 160/2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuino apposita comunicazione al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184. Il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 ha stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

Tale modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere trasmesso in formato elettronico tramite pec all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

La comunicazione è composta da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa (compresi codice Ateco, dimensione di impresa ed eventuale appartenenza ad un gruppo di imprese) e da tre sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle attività ammissibili di ricerca e sviluppo (comma 200), attività di innovazione tecnologica (comma 201) e attività di design ed ideazione estetica (comma 202).

Gli investimenti dovranno essere specificatamente suddivisi nelle varie categorie di spesa: spese di personale, quote di ammortamento, spese per contratti di ricerca extra-muros, quote di ammortamento relative all’acquisto di privative industriali, spese di consulenza e spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti. Dovrà essere inoltre indicata, in relazione alle spese eleggibili, la fruizione da parte dell’impresa di altri contributi e sovvenzioni pubbliche.

Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.

Per gli investimenti nelle attività ammissibili effettuati nei periodi d’imposta agevolabili successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Si precisa nel decreto che l’invio del modello di comunicazione approvato non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.