Esterometro 2022: le operazioni attive
di Roberto CurcuCon le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, cambieranno le modalità con cui effettuare la comunicazione delle operazioni intervenute con soggetti esteri, cioè il cosiddetto esterometro. La modifica, che nella logica del legislatore dovrebbe avere solo impatti “informatici”, rischia invece di avere pesanti impatti sull’operatività di imprese e professionisti.
Ad oggi, l’esterometro viene inviato ogni tre mesi come unico file, nel quale sono contenuti diversi “record” relativi a ciascuna operazione effettuata o ricevuta con soggetti esteri.
Secondo la logica del legislatore, ogni qual volta una operazione viene registrata nella contabilità, il software contabile crea il record relativo all’esterometro di quella operazione, ed alla scadenza per l’invio dell’esterometro, i singoli record vengono conglobati in un unico file ed inviati a SdI.
La nuova modifica normativa, da un punto di vista formale dovrebbe avere soltanto i seguenti effetti: all’atto della registrazione dell’operazione in contabilità, il software, anziché creare un record e lasciarlo in attesa di aggregazione ad altri record per un invio di un unico file a SdI, crea direttamente un file e lo invia a SdI entro determinate tempistiche.
Queste tempistiche sono, secondo legislatore, compatibili con l’operatività delle aziende, in quanto sono quelle di emissione dei documenti che certificano le operazioni.
Infatti, il testo dell’articolo 1 D.Lgs. 127/2015 che sarà in vigore a partire dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, prevede che per le operazioni attive “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.
La stessa norma prevede poi che la trasmissione deve essere effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, e quindi inviando a SdI una copia della fattura emessa al fornitore estero, con il formato XML, e con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario, cioè secondo le modalità che già oggi sono utilizzabili, in alternativa dall’invio dell’unico file trimestrale.
Tale disposizione potrebbe far pensare che il legislatore abbia introdotto in modo “illegale” l’obbligo di fatturazione elettronica verso soggetti esteri. Tale introduzione sarebbe, come detto, “illegale” per via del fatto che il Consiglio d’Europa, nel concedere allo Stato italiano la facoltà di introdurre la fattura elettronica, espressamente ha escluso questa possibilità per le fatture che i soggetti italiani scambiano con soggetti esteri.
In sostanza, l’invio a SdI del file xml con il codice “XXXXXXX” deve considerarsi “un rigo dell’esterometro”, e non una fattura elettronica, con le seguenti conseguenze: la prima, importante e da sottolineare, è che il documento che ha natura di “fattura” è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.
Se per le operazioni interne, infatti, la fattura, da un punto di vista legale, è il file xml, e quello “leggibile” inviato normalmente nel formato pdf, chiamato in gergo “fattura di cortesia” non ha alcun valore legale (salvo essere accettato come documento per le detrazioni Irpef, ecc.), per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un “rigo di esterometro”.
Ciò comporta che il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qualora, infatti, dovesse insorgere un contenzioso con il cliente estero, il documento comprovante l’avvenuta effettuazione dell’operazione sarà il file pdf conservato a norma, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.
Tale conseguenza legale ha anche un impatto dal punto di vista sanzionatorio: se non viene inviato il file pdf al cliente, la sanzione è quella di omessa fatturazione; se non viene inviato il file xml a SdI, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro, riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro qualora si provveda alla definizione agevolata con il pagamento dell’atto di contestazione nel termine di 60 giorni (e sempre che la sanzione venga contestata).
Una seconda conseguenza derivante dal fatto che la “fattura” non è il file xml inviato a SdI, ma il pdf inviato al cliente, è che in caso di obbligo di assoggettamento dell’operazione ad imposta di bollo, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SdI, ma in modo “tradizionale”, cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con una richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.
In questo senso, anche nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è specificato che il controllo sul corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle “fatture elettroniche”, si limita a quelle recapitate da SdI al cessionario/committente, e quindi non riguarda i “righi di esterometro” inviati con il codice “xxxxxxx”.
Già oggi il contribuente ha la possibilità di inviare, in luogo del file massivo a fine trimestre, singoli file con il codice univoco xxxxxxx.
Tante aziende lo fanno, tante altre no, in quanto vi sono difficoltà tecniche a far sì che coincidano gli elementi da inserire nella fattura da inviare al cliente, rispetto alle stringenti e spesso limitanti possibilità offerte dal tracciato xml messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In primo luogo, nel tracciato xml non sono consentiti gli inserimenti di “caratteri speciali”; la cosa è particolarmente anomala, per lo meno quando la difficoltà si ha addirittura con l’utilizzo di caratteri della lingua tedesca o slovena, lingue riconosciute dalla stessa Costituzione italiana, che ne tutela le rispettive minoranze linguistiche.
In sostanza, se si volesse far sì che il software contabile crei un unico documento, che poi verrà contemporaneamente convertito in pdf ed inviato al cliente, ed in xml ed inviato a SdI, si dovrebbe scegliere tra l’invio al cliente di una fattura con il suo nome storpiato, l’invio al cliente di una fattura corretta da un punto di vista linguistico ma scartata da SdI, la gestione di una complessa “doppia anagrafica”, o la correzione “a mano” di uno dei file, prima del rispettivo invio.
Ad analoga complicazione si rischia di giungere per le aziende che devono fatturare in valuta estera, posto che l’Agenzia delle Entrate, applicando il D.P.R. 633/1972 e disinteressandosi della sua incompatibilità con la Direttiva 112/2006, precisa che nelle fatture la base imponibile può essere espressa solo in euro (cosa che la Direttiva invece prevede per la sola imposta).
Secondo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio Fiscooggi del 27 aprile 2021) in esterometro vanno indicate anche le operazioni verso privati; la norma precisa infatti che vanno indicate le operazioni effettuate con soggetti “non stabiliti nel territorio dello Stato”.
Sul punto, che possa passare per il cervello del legislatore ed interprete quella di chiedere la comunicazione in esterometro dei dati certificati da fattura (ad esempio le fatture emesse per la vendita di una lussuosa villa sul lago di Garda al privato tedesco) sarebbe anche cosa accettabile. Ma che il bar di piazza San Marco a Venezia debba chiedere il documento di identità a tutti i propri clienti, e raccogliere le anagrafiche di quelli stranieri per poi, contestualmente alla consumazione, inviare l’esterometro relativamente alla somministrazione di caffè, spritz e prosecchi certificati con emissione di documento commerciale, probabilmente è cosa che giunge nuova ai più.
Ma come altro declinare la previsione per la quale l’esterometro va presentato entro i termini di emissione (…) dei documenti che ne certificano i corrispettivi? Il documento commerciale, da emettersi infatti all’atto della consumazione, è il documento che certifica i corrispettivi.
Fortunatamente, la norma si presta ad una interpretazione diversa da quella fornita dall’Agenzia delle Entrate. Nella terminologia Iva, infatti, i soggetti “stabiliti” (in qualche luogo) sono solo i soggetti passivi IVA (articolo 7), in quanto i non soggetti passivi (privati) non hanno un luogo di stabilimento ma un luogo in cui sono “domiciliati” o “residenti” (vedasi articolo 7-sexies e 7-septies).
4 Novembre 2021 a 16:42
Buonasera, trovo che l’articolo sia molto interessante ma anche terrificante.
Sono molte le realtà che si scontrano che le due conseguenze indicate:
– chi già invia le fatture verso clienti esteri tramite SDI, e copia cartacea al cliente, è assai probabile che consideri NON più necessaria la stampa su carta di tali fatture, anche perché il file inviato via SDI viene conservato;
– il pagamento del bollo relativo a tali fatture avviene tramite indicazione della sua debenza direttamente nel file xml inoltrato a SDI (con flag su apposito campo), con inclusione negli elenchi che mette poi a disposizione l’Agenzia per il suo assolvimento, e non con apposizione della marca adesiva su fatture che verosimilmente non vengono più nemmeno stampate. Anche Euroconference, con articolo del 17 Aprile 2019 (Servizi resi a soggetti comunitari e assolvimento imposta di bollo) considera alternative le modalità di assolvimento cartaceo o con bollo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014.
Sarebbe interessante qualche ulteriore approfondimento.
Un saluto cordiale
8 Novembre 2021 a 8:00
Buongiorno e grazie delle osservazioni.
Le considerazioni esposte nell’articolo riguardavano l’interpretazione della norma da un punto di vista legale,
prescindendo da eventuali considerazioni sul punto dell’Agenzia, che attualmente non ci sono.
In particolare, per quanto riguarda la conservazione della fattura, è possibile che l’Agenzia consideri “valido” ai propri fini, il file XML inviato tramite SDI; se così fosse, il problema, nel caso, potrebbe essere “solo” civilistico, ad esempio in eventuali contestazioni con il cliente.
Anche ai fini dell’imposta di bollo, teoricamente non può essere utilizzata la procedura per il pagamento dell’imposta sui documenti informatici, in quanto il file XML non è un documento informatico, e il ricalcolo che effettua l’Agenzia, secondo quanto è previsto nel Provvedimento, non tiene conto delle fatture non recapitate al cliente. Ciò non pregiudica, tuttavia, che l’Agenzia, con un intervento di prassi vada oltre il dettato normativa (e non sarebbe la prima volta…) per agevolare a se stessa le procedure di riscossione, ed al contribuente le modalità di pagamento dell’imposta. Anche per tale risposta, tuttavia, dobbiamo rimanere in attesa.