Valida la sottoscrizione del pvc da parte del professionista al di fuori dei locali aziendali
di Angelo GinexIn tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31620, depositata ieri 4 novembre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, emesso all’esito di un’operazione di verifica presso la sede legale di una s.n.c. In particolare, il relativo processo verbale di constatazione, con cui si rilevava l’omesso versamento IVA e l’infedele presentazione della dichiarazione IVA, veniva sottoscritto dal tenutario delle scritture contabili al di fuori dei locali aziendali.
L’atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso; in secondo grado, invece, l’atto veniva integralmente annullato sulla base della considerazione per la quale l’accesso e il pvc (cui l’atto impositivo faceva riferimento in motivazione) non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti di detta società.
L’Agenzia delle entrate proponeva pertanto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 12 L. 212/2000. Più precisamente, la ricorrente Agenzia sosteneva che la Commissione tributaria regionale avesse errato nell’affermare che l’atto impugnato sarebbe privo di motivazione, poiché farebbe riferimento ad un atto non portato a conoscenza della società e dei suoi soci. Quest’ultima aveva contestato, infatti, che il pvc non era stato consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da soggetto da questi delegato, bensì, al di fuori della sede sociale, dal ragioniere addetto alla tenuta delle scritture contabili.
Ebbene, in prima battuta, i giudici di vertice hanno ritenuto opportuno sottolineare che l’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972 è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che i verbalizzanti possono effettuare l’accesso anche presso lo studio del professionista incaricato di tenere le scritture contabili e, quindi, non presso la sede del contribuente (cfr., Cass. ord. n. 14707/2018).
Inoltre, la Corte ha evidenziato che il primo comma della norma suddetta non prescrive particolari formalità per l’esecuzione di accessi presso il consulente detentore di scritture contabili e che, peraltro, il decimo comma della medesima sanziona (con l’inutilizzabilità in favore del contribuente) la mancata esibizione dell’attestazione del detentore delle scritture e l’opposizione all’accesso o il rifiuto di esibizione di esse da parte di quest’ultimo (cfr., Cass. sent. n. 8539/2014).
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, è stato affermato che la ratio legis della disposizione citata, è quella di consentire l’accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale presso i locali del consulente depositario senza particolari formalità, dal momento che questi è un mandatario del contribuente (cfr., Cass. sent. 15.01.2019, n. 702).
Invero, così come affermato in sentenza, quando l’accesso viene eseguito presso i locali aziendali, «ben può l’Agenzia utilmente comunicare il processo verbale di constatazione al tenutario delle scritture contabili e farlo anche al di fuori della sede del contribuente, senza che nella successiva fase processuale debba essere dall’Agenzia dimostrata in capo al ricevente la qualità di legale rappresentante o di persona espressamente delegata dal legale rappresentante a tal fine, in quanto egli per fatto stesso di essere incaricato tenutario delle scritture è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborazione con i verbalizzanti».
Per l’effetto, è stata ritenuta errata la statuizione della Commissione tributaria regionale secondo cui gli accessi e il conseguente pvc non sono stati eseguiti secondo le modalità previste dall’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972, non potendo sostenersi che l’avviso impugnato sia privo di motivazione, «facendo riferimento ad un atto nullo o che non è stato portato alla conoscenza della società e dei soci».
E quindi, il ricorso è stato accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione.