Le fatture passive cartacee sammarinese da comunicare con TD19
di Clara PolletSimone DimitriDal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 la fatturazione delle operazioni svolte con soggetti sammarinesi può essere elettronica o cartacea, per poi diventare obbligatoriamente elettronica a partire dal 1° luglio 2022. In deroga a questa disposizione, dettata dal D.M. 21.06.2021, l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.
Non hanno l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, ad esempio, i soggetti in regime forfettario (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015).
Secondo le regole sammarinesi sono invece esclusi dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a centomila euro.
Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione (articolo 18, comma 4 dell’accordo Italia San Marino).
La fatturazione elettronica si intreccia con gli obblighi di comunicazione dal 1° gennaio 2022 delle operazioni con soggetti non stabiliti dettata dall’articolo 1, comma 1103, L. 178/2020.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche operative approvate, in formato xml e tramite SdI.
Per quanto riguarda le fatture sammarinesi emesse in formato elettronico (utilizzando lo specifico codice destinatario 2R4GTO8) non ci sono ulteriori obblighi di comunicazione anche con riferimento alle fatture elettroniche passive che passano attraverso il SdI; il cessionario italiano le visualizza nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate in Fatture e corrispettivi.
Diverso è il caso delle fatture cartacee ricevute dagli operatori di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
Se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’Iva, gli operatori economici italiani assolvono l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. L’ammontare dell’Iva è annotato dal cessionario italiano sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. Di San Marino – uff. tributario”. La fattura successivamente è annotata nel registro Iva vendite e Iva acquisti.
Quest’operazione deve essere comunicata tra le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti, utilizzando il tipo documento TD19 ed indicando nel campo Data, della sezione dati generali, la data di effettuazione dell’operazione. Dal 2022 la trasmissione dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo all’effettuazione. Si evidenzia come sia particolare questa indicazione dal momento che l’effettuazione dell’operazione corrisponde all’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio della Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021), mentre la registrazione sui registri Iva deve attendere il ricevimento del documento ufficiale, munito del timbro a secco, che potrebbe avvenire in un momento successivo rispetto all’obbligo di comunicazione. Sarebbe più coerente con le registrazioni ai fini Iva, indicare la data o mese di integrazione del documento ricevuto, così come avviene per la comunicazione delle operazioni con fornitori comunitari soggette a integrazione.
Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’Iva, il cedente operatore sammarinese emette la fattura in tre esemplari e le presenta all’ufficio tributario di San Marino insieme all’Iva dovuta. L’ufficio tributario di San Marino, effettuati i controlli, riversa le somme all’Agenzia delle entrate. Una fattura originale restituita dall’ufficio tributario di San Marino, che l’ha vidimata con datario e timbro a secco, viene trasmessa al cessionario italiano. L’operatore economico italiano annota la fattura originale “timbrata” nel registro Iva acquisti e può operare, solo a questo punto, la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.
Ci si chiede come possa essere comunicata questa operazione all’Agenzia delle entrate, dal momento che il codice Tipodocumento a disposizione è il TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
Si tratta delle indicazioni ritrovate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, nella versione 1.5 del 7 luglio 2021, confermate dalle specifiche tecniche Allegato A del provvedimento del 28 ottobre 2021, versione 1.7 applicabile dal 1° gennaio 2022.
L’operazione dovrebbe essere comunicata entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ossia inizio del trasporto o spedizione) da indicare nel campo Data. In realtà l’operazione non è soggetta a integrazione o autofattura.
Ricordiamo che in caso di omissione o errata trasmissione dei dati dei soggetti esteri, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 1, comma 1104, L. 178/2020).
Alla violazione non è applicato il principio del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997), ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997).