22 Novembre 2021

Credito d’imposta Super Ace: al via le comunicazioni per la fruizione

di Debora Reverberi
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A partire dallo scorso sabato 20 novembre coloro che intendono convertire in credito d’imposta la c.d. “super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dal c.d. Decreto Sostegni-bis, possono inviare apposita comunicazione per la fruizione all’Agenzia delle entrate.

L’articolo 19, commi 2-7, D.L. 73/2021, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, ha potenziato l’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. Ace), di cui all’articolo 1 D.L. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, il 2021 per la generalità dei soggetti.

La misura agisce secondo le seguenti direttrici:

  • innalzamento dell’aliquota percentuale del rendimento nozionale Ace dall’1,3% al 15% per variazioni in aumento del capitale proprio di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis;
  • introduzione di un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’Ace, l’ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, tramite riconoscimento in via anticipata di un credito d’imposta;
  • previsione di molteplici modalità di fruizione del credito d’imposta Super Ace.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta si effettua moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro valutati al 15%, per l’aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

Il credito d’imposta Super Ace presenta le seguenti modalità di fruizione alternative:

  • utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza limiti di importo;
  • richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • cessione a terzi, con utilizzo da parte del cessionario secondo le stesse modalità previste per il soggetto cedente, ivi compresa la facoltà di successiva cessione.

Per avvalersi del riconoscimento in via anticipata del credito d’imposta Super Ace è necessario presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità, termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l’eventuale cessione del credito, definite dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 17.09.2021, prot. n. 238235/2021.

La finestra temporale per l’invio di tale comunicazione va dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La Comunicazione Ace può essere trasmessa con riferimento a singoli o a molteplici incrementi di capitale proprio.

In caso di incrementi di capitale proprio successivi è necessario presentare ulteriori Comunicazioni Ace omettendo il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già presentate.

Il modello richiede l’indicazione dei seguenti dati:

  • variazione in aumento del capitale proprio;
  • rendimento nozionale, pari al 15% della variazione in aumento del capitale proprio;
  • credito di imposta, pari, per un soggetto Ires, al 24% del rendimento nozionale.

L’iter per la fruizione del credito d’imposta Super Ace può essere così sintetizzato:

  • invio della comunicazione Ace all’Agenzia delle entrate, nella finestra temporale sopra identificata;
  • ricezione, entro trenta giorni dalla data di presentazione, della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di riconoscimento ovvero di diniego del credito;
  • in caso di crediti superiori a 150.000 euro, ricezione dell’esito alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011.

Il credito d’imposta Super Ace può dunque essere utilizzato in compensazione, previa comunicazione del riconoscimento del credito dall’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo:

  • a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro;
  • alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
  • alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, il cedente può comunicare, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la cessione del credito a decorrere dallo stesso momento in cui il credito risulta fruibile direttamente.

Il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, optando anche per la successiva cessione, dopo aver comunicato direttamente l’accettazione del credito.