25 Novembre 2021

La compensazione del credito sanificazione 2021

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito d’imposta riconosciuto sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto DPI, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai sensi dell’articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021(c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante le seguenti modalità:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Col provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al 100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all’AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell’agevolazione in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.

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