L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istituiva in 200 milioni di euro.
Ciascun beneficiario può dunque verificare l’importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In base alle regole di fruizione dettate dal provvedimento del Direttore dell’AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021 il credito d’imposta può dunque essere utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall’11.11.2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.
All’uopo, con la risoluzione AdE 64/E/2021, è stato istituito l’apposito codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il documento di prassi detta le regole di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- il codice tributo “6951” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
- il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve sempre essere compilato col valore “2021”, anno di sostenimento delle spese ammissibili.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.
Per espressa previsione normativa del comma 3, articolo 32, D.L. 73/2021, la compensazione del credito d’imposta sanificazione 2021 non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.
Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 61 Tuire delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.