26 Novembre 2021

La figura dell’organo di controllo nella procedura di composizione negoziata

di Emanuel Monzeglio
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La scheda di FISCOPRATICO

Come ben noto, il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto un nuovo strumento, volontario e stragiudiziale, di ausilio alle imprese in difficoltà, ovvero la composizione negoziata della crisi, in vigore a partire dal prossimo 15 novembre.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti lo scorso 4 ottobre ha pubblicato il documento di ricerca focalizzandosi principalmente sul ruolo dell’organo di controllo nella procedura di composizione negoziata della crisi, che esclude la figura del revisore legale quale soggetto adibito alla segnalazione.

Tale nuovo istituto è attivabile su istanza presentata dagli imprenditori, sia commerciali sia agricoli, che decidano di farvi ricorso al verificarsi di quelle condizioni previste dall’articolo 2 D.L. 118/2021. Nelle società di capitali l’istanza viene presentata dal rappresentante legale della società previa delibera dell’organo amministrativo.

Nonostante la caratteristica della “volontarietà”, il legislatore ha voluto riconoscere un ruolo proattivo all’organo di controllo nell’emersione della crisi, nella situazione di pre crisi e anche nella situazione in cui l’impresa versa in una situazione di insolvenza reversibile.

Infatti, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 118/2021, quando si manifesteranno “quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza(articolo 2 D.L. 118/2021) l’organo di controllo deve segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto ai fini dell’attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi. È bene precisare che l’attivazione della composizione negoziata della crisi è subordinata all’effettiva possibilità di perseguire il risanamento aziendale.

La segnalazione deve essere scritta e motivata oltre che contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore ai trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative intraprese. Questa attività, tra l’altro, costituisce uno specifico dovere per l’organo di controllo come disposto dall’articolo 2403 cod. civ., in particolare nella vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

È importante, altresì, sottolineare che in pendenza delle trattative rimane fermo il dovere di vigilanza dell’organo di controllo ai sensi del già richiamato articolo 2403 cod. civ..

I controllori non si limitano alla mera segnalazione e vigilanza delle trattative, ma svolgono un ruolo di spicco anche all’inizio della procedura. Invero, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 118/2021 l’esperto nominato valuterà l’effettiva e concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e del revisore legale. In questo modo vengono riconosciute anche le competenze di quest’ultimo, individuandolo tra i soggetti che possono essere di ausilio all’esperto indipendente.

Il citato articolo 15 D.L. 118/2021 prevede espressamente che l’onere della segnalazione spetta esclusivamente “all’organo di controllo societario”, eliminando, quindi, dal novero dei soggetti obbligati alla segnalazione la figura del revisore legale, come disposto invece dall’articolo 14 del Codice della Crisi.

Come confermato anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nelle ipotesi in cui la società nomini il solo revisore legale (articolo 2477, comma 2, cod. civ.) e non l’organo di controllo, l’articolo 15 D.L. 118/2021 non può trovare applicazione.

Fermo restando il differente ruolo tra sindaco e revisore, nonché il tenore letterale della norma, la mancata menzione di quest’ultimo potrebbe essere colmata, in via interpretativa, comprendendo anche il revisore legale o la società di revisione nella locuzione “organo di controllo”, visto il necessario coordinamento tra le due diverse figure, oppure rimodulando l’articolo 2477 cod. civ. ampliando i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo.

Infatti, il revisore legale ha l’obbligo di monitorare costantemente la continuità aziendale secondo il disposto del principio Isa 570 e, il collegio sindacale, invece, deve monitorare se gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono “adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi”.

Con la predetta interpretazione si eviterebbe di lasciare un “vuoto” normativo, oltre che l’assenza di un soggetto chiamato alla segnalazione, per tutte quelle società che, ai sensi dell’articolo 2477 cod. civ., hanno optato per la nomina del solo revisore esterno e che, senza la segnalazione dell’organo di controllo non si attiverebbero per la risoluzione dello squilibrio in essere. Il tutto, tenuto presente che un numero elevatissimo di società aveva provveduto alla nomina dell’organo di controllo interno o esterno, entro il 16 dicembre 2019, in ottemperanza alla disposizione di legge a suo tempo in vigore.

A tal proposito, è bene precisare come le Commissioni riunite Giustizia e Industria, in sede di conversione del D.L. 118/2021, hanno approvato la proroga di un anno dell’obbligo di nomina di sindaco o revisore legale nelle Srl. L’obbligo di nomina slitta, quindi, all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, ovvero nell’anno 2023, primo esercizio sottoposto a revisione.

Tutto questo permetterebbe, altresì, di equiparare il D.L. 118/2021 al Codice della Crisi che prevede espressamente come sia l’organo di controllo societario sia il revisore legale “ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni” debbano segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Seguendo la linea dell’interpretazione in esame, sarebbe garantito il necessario ed efficace coordinamento tra le funzioni di controllo contabile, di competenza del revisore legale o della società di revisione, e il controllo amministrativo, competenza del collegio sindacale o sindaco unico, evitando di compromettere l’efficacia delle procedure di allerta che incentivano l’impresa ad accedere alla composizione negoziata.