Avviso bonario: niente sconto sulle sanzioni in caso di lieve ritardo nel pagamento
di Angelo GinexIn tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36577, depositata ieri 25 novembre 2021.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla comunicazione di un avviso bonario ad una s.r.l., a seguito di liquidazione automatica ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 per IVA ed Ires, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate accertava l’omesso versamento delle imposte dovute, così come risultanti dalla dichiarazione. Il versamento delle stesse, però, avveniva alcuni giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997. Pertanto, seguiva la notifica di una cartella di pagamento con la sanzione del 30% ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 471/1997.
La cartella veniva impugnata presso la competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che il versamento delle somme fosse avvenuto con un ritardo di soli tre giorni rispetto al termine indicato nell’avviso bonario. Il ricorso veniva respinto, ma la società contribuente risultava vittoriosa in appello, poiché la Commissione tributaria regionale della Lombardia riteneva fondata la lamentata riduzione della sanzione, statuendo che essa avrebbe dovuto essere determinata nella misura del 6%, in forza del disposto di cui alla seconda parte del comma 1 del medesimo articolo 13 D.Lgs. 471/1997.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, eccependo la violazione degli articoli 2 e 3 D.Lgs. 462/1997 e dell’articolo 13 D.Lgs. 471/1997. Sosteneva, in particolare, l’inapplicabilità del disposto di cui alla seconda parte dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, non essendo ravvisabile nel caso di specie un ritardo “lieve” rispetto al termine ordinario per il versamento dell’imposta.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione avanzata dall’Ufficio, procedendo ad un doveroso distinguo tra l’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 e l’articolo 13, comma 1, seconda parte D.Lgs. 471/1997.
Più precisamente, è stato evidenziato che, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, D.lgs. 462/1997, il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un terzo opera quando, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, venga eseguito il pagamento integrale e che è «illogico, invece, ritenere applicabile anche, o in alternativa, la previsione di cui all’articolo 13, comma 1, seconda parte D.lgs. 471/1997».
Tale norma prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Tuttavia, il “ritardo non superiore a 15 giorni” – hanno sottolineato i giudici di vertice – si riferisce alla scadenza ordinaria prevista dalle singole leggi d’imposta e non al ritardo, ulteriore, rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio.
La Suprema Corte ha altresì precisato che il riferimento al controllo formale, contenuto nella disposizione citata, costituisce solo il riconoscimento della possibilità di irrogare la sanzione anche con la cartella di pagamento emessa ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, e non la possibilità di ridurre l’ammontare della sanzione in relazione al ritardato pagamento di quanto così richiesto.
Una diversa interpretazione, d’altronde, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dagli articoli 2, comma 2 e 3 D.Lgs. 462/1997, considerato che, qualora il pagamento sia effettuato prima della scadenza del termine assegnato dall’avviso bonario la sanzione è ridotta al 10%, mentre, se è effettuato successivamente, è ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo.
In definitiva, quindi, la riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 13, comma 1, seconda parte, D.lgs. 471/1997 può trovare applicazione soltanto in caso di lieve ritardo nel pagamento, che sia parametrato all’originaria scadenza delle singole imposte, e non al momento di accertamento dell’Ufficio.
Parimenti, in caso di comunicazione dell’avviso bonario, è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, soltanto in caso di pagamento integrale eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di detto avviso.
Da ultimo, la Cassazione, dopo aver precisato che non può applicarsi l’articolo 15-ter D.P.R. 602/1973 (quale ius perveniens) non avendo efficacia retroattiva, ha accolto il ricorso, e decidendo nel merito, confermato la legittimità dell’atto impugnato.