Tassati anche i beneficiari di trust comunitari?
di Ennio VialCome noto agli operatori del settore, l’articolo 13 D.L. 124/2019 ha modificato la lett. g sexies dell’articolo 44 Tuir prevedendo che i beneficiari residenti di trust opachi esteri possano essere tassati sui frutti nel caso in cui il trust possa dirsi a fiscalità privilegiata. La questione è stata affrontata anche dalla recente bozza di circolare dell’11 agosto 2021.
È bene che la circolare definitiva precisi in modo esplicito l’esclusione dei trust stabiliti nella UE o nello SEE che scambia informazioni, dall’ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è opaco.
Infatti, la lett. g sexies) del comma 1 dell’articolo 44 Tuir, introdotta dall’articolo 13 D.L. 124/2019 prevede la tassazione in capo al beneficiario in relazione ai redditi di “trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis”.
Il richiamo alla natura paradisiaca dell’articolo 47 bis non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche l’ambito territoriale extracomunitario diverso dallo SEE che scambia informazioni.
Ciò per una serie di ragioni:
- l’inserimento dei paesi comunitari senza la previsione di una esimente dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile censura della compatibilità di detto criterio con i principi unionali. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le esimenti di cui al comma 2 articolo 47 bis non trovano applicazione;
- la lettera della norma porta a questa interpretazione;
- in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all’articolo 47 bis solamente per individuare il criterio di cui alla lett. b) co. 1 di cui diremo appresso. Invece di richiamare una norma con l’esigenza di precisare che il criterio della lett. a), comma 1 non si applica, che le esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno l’esclusione dei Paesi UE e SEE, forse avrebbe potuto individuare un criterio migliore per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri.
In sostanza, state la lettera dell’articolo 47 bis richiamato, la tassabilità dei beneficiari residenti di trust esteri potrebbe trovare applicazione solo in relazione ai trust residenti in Paesi diversi della UE o dello SEE che scambia informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Rimangono quindi nell’alveo di applicazione della norma i trust ubicati a San Marino, in Svizzera o negli Stati Uniti. Il beneficiario residente in Italia potrebbe vedersi tassato sui frutti attribuiti dal trust stesso.
29 Novembre 2021 a 7:29
Perché San Marino? L’aliquota e del 17% e la riduzione della base imponibile non può essere considerata come regime speciale. Senza poi dimenticare le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Antonello Montanari