Contributo a fondo perduto perequativo: istanze da trasmettere entro il 28 dicembre
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.
La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.
Le condizioni | Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti: 1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini. Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021 2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. |
Soggetti esclusi | Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi: – soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito; – soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021; – enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir; – intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir. |
La determinazione del contributo | Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue: 1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020; 2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate; 3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste. Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute: – 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro, – 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro, – 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro, – 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro, – 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro. Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo. |
Il beneficio | Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta. |
L’istanza |
L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework. Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti. Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo. |
2 Dicembre 2021 a 8:58
Ma nel caso in cui il contribuente non ha percepito alcun Cfp di quelli pregressi ma ha diritto al cfp perequativo, come compila la domanda nella sezione contributi percepiti, visto che l’istanza rifiuta il dato 0(zero)?
3 Dicembre 2021 a 23:45
Dato che la dichiarazione dei redditi 2021 per via telematica doveva essere presentata entro il 30 novembre, perché il contributo perequativo spetta solo a chi, pur intestatario di partita Iva e avente i requisiti necessari, ha inoltrato la propria dichiarazione entro il 30 settembre 2021?
Pensando ai lavoratori autonomi magari non in grado di avere un consulente fiscale, condizione che l’agenzia delle entrate sta facilitando nel migliorare sempre di più i servizi telematici, se questa è una legge fatta per la comodità del legislatore al fine di avere una stima dei fondi necessari non vi sembra che sia un modo piuttosto antidemocratico e discriminante?
Non vedo altri motivi del selezionare con una data limite, se non l’inadeguatezza nel poter gestire l’intero universo delle domande degli aventi diritto.
Tra l’altro la comunicazione, da quanto io stesso ho scoperto dopo, non è avvenuta in maniera chiara laddove, sul portale dell’Agenzia delle Entrate, erano riportati i termini per la scadenza della presentazione delle dichiarazioni.
Ho paura che una buona fetta di contribuenti onesti possa restare fuori da un contributo che, a mio parere, dovrebbe riguardare tutti coloro che effettivamente hanno avuto il forte disagio economico a causa della pandemia e che si sono comportati diligentemente rispettando i termini legali per la presentazione della loro dichiarazione dei redditi.
E’ fortemente ingiusto, anche se con dei decreti e una legge pubblicati sulla Gazzetta con termini prima non citati, poi dichiarati e successivamente modificati nei vari decreti successivi, tagliare fuori chi doveva essere tutelato maggiormente e non è stato allertato chiaramente e correttamente. Sulla legge mi pare poi che compaia poi addirittura ancora la data limite del 10 settembre, ma posso sbagliare perché non sono un esperto della materia.
Il parlamento europeo ammetterebbe una selezione così arbitraria dei cittadini e delle aziende oneste aventi diritto al fondo?
Grazie.
17 Dicembre 2021 a 13:38
Ma nel caso in cui il contribuente non ha percepito alcun Cfp di quelli pregressi ma ha diritto al cfp perequativo, come compila la domanda nella sezione contributi percepiti, visto che l’istanza rifiuta il dato 0(zero)?
17 Dicembre 2021 a 14:37
Ma nel caso in cui il contribuente non ha percepito alcun Cfp di quelli pregressi ma ha diritto al cfp perequativo, come compila la domanda nella sezione contributi percepiti, visto che l’istanza rifiuta il dato 0(zero)?
18 Dicembre 2021 a 21:11
Nel caso in cui non sia stato percepito alcun contributo è necessario barrare la sola casella B1 della sezione “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)” attestando “che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione della presente istanza” non supera i limiti previsti.
23 Dicembre 2021 a 13:27
Contribuente con P.IVA cessata il 31/12/2019 e riaperta con attività diversa in aprile 2020……ha tutti i parametri ma viene scartata l’istanza, non ci sono istruzioni in merito.
25 Dicembre 2021 a 2:43
È capitato anche a me ! Come si deve fare ? Lunedì proverò a chiamare per chiedere informazioni in merito..