Tax credit sponsorizzazioni 2020-2021: i ritardi del Legislatore limitano l’agevolazione
di Luca CaramaschiPoco più di un anno fa, con l’articolo 81 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), il legislatore ha introdotto un credito d’imposta in favore di un’ampia categoria di soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che hanno instaurato rapporti promozionali (tipicamente sponsorizzazioni) con realtà che operano in ambito sportivo dilettantistico (Asd e Ssd) e professionistico e che presentano specifiche caratteristiche.
Tale agevolazione compete in relazione agli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 e riconosce in linea teorica un credito d’imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati.
Si parla di misura “teorica” perché il legislatore, come per tante altre agevolazioni, ha previsto un meccanismo proporzionale di ripartizione nel caso di insufficienza delle risorse messe a disposizione (pari a 90 milioni di euro per questa misura).
Trattandosi di una misura che andava a premiare gli investimenti eseguiti fino alla fine del 2020, ha destato perplessità la pubblicazione del regolamento attuativo dell’agevolazione, avvenuta solo con la pubblicazione di un D.P.C.M. (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) in data 30.12.2020 e cioè il giorno prima del termine entro il quale poter effettuare gli investimenti agevolati.
Il risultato è stato che nessun operatore ha potuto decidere di instaurare rapporti promozionali con realtà sportive avendo la consapevolezza del beneficio, né tantomeno la garanzia dell’ammontare del credito d’imposta.
Ed infatti sono state solo 2.400 le domande inviate entro la scadenza del 1° aprile 2021 stabilita dal regolamento.
In questo scenario a dir poco desolante, il Dipartimento dello Sport, anch’esso in colpevole ritardo, è poi intervenuto solo lo scorso 12 ottobre 2021 con la pubblicazione dell’elenco provvisorio dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, potendo gli aspiranti candidati che non hanno trovato il loro nominativo o la ragione sociale nell’elenco provvisorio o che seppur presenti hanno riscontrato inesattezze sull’ammontare del tax credit attribuito o altre imprecisioni relative ai dati indicati, richiedere informazioni nelle giornate di lunedì e martedì, dalle 9 alle 12, al numero 06 6779 5144 e in quelle di giovedì e venerdì, dalla 10 alle 13, allo 06 6779 6428.
Solo quando l’Agenzia delle Entrate avrà verificato che i soggetti iscritti nell’elenco provvisorio non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti i 200.000 euro (limite del regolamento sugli aiuti “de minimis”) o che abbiano carichi pendenti con l’Agenzia delle entrate, il Dipartimento dello Sport potrà pubblicare l’elenco definitivo.
Infine, la ciliegina sulla torta: solo nello scorso 17 novembre 2021, a quasi un anno di distanza dalla sua emanazione, è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 il testo del richiamato D.P.C.M. n. 196 del 30.12.2020.
Sotto questo profilo, l’entrata in vigore del Regolamento, prevista per il 02.12.2021, aggiunge poco o nulla a una disciplina che sta comunque facendo il suo lento e inesorabile decorso.
Proroga dell’agevolazione per l’anno 2021
Questa volta con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per l’effettuazione degli investimenti, ma pur nell’incertezza della effettiva misura dell’agevolazione (stante il meccanismo di ripartizione delle risorse disponibili), il recente Decreto Sostegni-bis (articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021) ha esteso – confermando il medesimo tetto di spesa del 2020 di 90 milioni di euro – la richiamata agevolazione anche in relazione alle spese promozionali sostenute per tutto l’anno 2021 (periodo 1° gennaio – 31 dicembre).
Anche per questa estensione, tuttavia, le istruzioni per la presentazione delle domande riguardanti l’anno 2021 saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento dello Sport solo a inizio 2022 e cioè quando risulterà scaduto il termine per procedere all’effettuazione degli investimenti agevolabili.
Comunque, anche l’agevolazione 2021, come quella del 2020, dovrà seguire le disposizioni attuative contenute nel richiamato D.P.C.M. n. 196 del 30.12.2020 e pertanto gli operatori hanno potuto verificare per tempo i requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione.
Tra questi, certamente assumono rilievo quelli che riguardano i soggetti destinatari degli investimenti promozionali in quanto la disposizione normativa prevede un’esplicita esclusione per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui alla L. 398/1991.
Si tratta delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel limite annuo pari a 400 mila euro di proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, hanno optato per l’applicazione di questo diffusissimo regime forfettario valido tanto ai fini reddituali quanto ai fini Iva.
Di fatto con questa limitazione si traccia una linea di demarcazione ben precisa tra quanti non potranno fare leva su questa agevolazione (le piccole e medie associazioni e società sportive dilettantistiche) e quelle che invece, per struttura e dimensioni (nel settore dilettantistico, le squadre della massima serie dei vari campionati), potranno pensare di aumentare la propria capacità di “reclutamento” degli sponsor facendo leva su questo consistente beneficio fiscale.
Al netto di questa rilevantissima esclusione, i soggetti destinatari degli investimenti sono: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche e società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Per complicare ulteriormente l’agevolazione è inoltre previsto che, al fine di riconoscere il beneficio ai soggetti eroganti, le realtà sportive destinatarie devono autocertificare mediante dichiarazione sostitutiva di aver prodotto in Italia, nel periodo d’imposta 2019, ricavi commerciali almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Relativamente all’agevolazione 2021 dovrà essere chiarito se il parametro di riferimento per questo requisito resta il 2019 oppure se dovrà essere considerato il periodo d’imposta 2020.
Quanto alla misura degli investimenti, il beneficio compete in relazione ad investimenti di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro oltre al fatto che le spese effettuate devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Altre indicazioni rilevanti sono contenute nel comma 2 dell’articolo 81 e riguardano l’obbligatorio utilizzo nei pagamenti di strumenti finanziari tracciabili (il riferimento è all’articolo 23 D.Lgs. 241/1997) mentre, per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto, la norma stabilisce che il citato credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale, quindi tramite modello di pagamento unificato F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 “previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
Andrà quindi utilizzata la specifica modulistica disponibile sul sito web del Dipartimento dello Sport.
Infine, come per la maggior parte dei crediti d’imposta, anche questo credito d’imposta, come i suoi relativi utilizzi, andrà indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto beneficiario.