Quale tipo di formazione deve avere l’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa?
L’articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021 convertito con L. 147/2021, precisa che possono essere iscritti nell’elenco di esperti che possono essere nominati nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa:
gli iscritti da almeno 5 anni nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell’albo degli avvocati, che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa;
gli iscritti da almeno 5 anni nell’albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, in almeno 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendali omologati.
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