9 Dicembre 2021

I beneficiari del trust al nodo del monitoraggio fiscale

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La bozza di circolare sulla fiscalità del trust, diramata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 11 agosto ha affrontato anche il tema del monitoraggio fiscale degli investimenti del trust in relazione ai titolari effettivi.

Se la bozza esonera dall’adempimento il trustee e il guardiano e, in certi casi, il disponente stesso, la stessa fa incombere l’adempimento sui beneficiari residenti senza particolari sconti. Anzi, è la compilazione da parte dei beneficiari che potrebbe portare all’esonero dal monitoraggio fiscale il trust stesso.

La questione, tuttavia, non viene risolta nemmeno nei successivi interventi dell’Ufficio. Infatti, successivamente all’uscita della bozza di circolare, l’Agenzia è intervenuta sul tema del monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari con la risposta ad interpello n. 693 del 08.10.2021.

L’intervento affronta il caso di un trust non residente con beneficiari italiani ma le conclusioni potrebbero vale anche in caso di trust residente con investimenti all’estero.

Nel caso oggetto della risposta n. 693, il contribuente precisa che l’istituendo trust avrà quali beneficiari i soggetti appartenenti ad una classe di beneficiari, vale a dire i discendenti del disponente in linea retta (attualmente i figli minori dell’istante).

Il contribuente chiede se i beneficiari siano tenuti alla compilazione del quadro RW e, in caso affermativo, se l’eventuale incarico ad una società fiduciaria residente – “nell’interesse dei beneficiari” e senza intestazione di “amministrazione fiduciaria dei redditi e degli altri proventi” del trust – avente ad oggetto i flussi reddituali e i proventi eventualmente percepiti dai beneficiari, consenta a questi ultimi di essere esonerati dalla compilazione del quadro RW.

L’Agenzia afferma che i beneficiari sono tenuti alla compilazione del quadro RW e che non è possibile affidare l’incarico ad una fiduciaria. Esaminiamo dapprima questo secondo aspetto.

L’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevede che gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

La risoluzione 61/E/2011 ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di mandato a gestire senza intestazione anche per le attività finanziarie. Precedentemente il tema era stato approfondito per le attività patrimoniali.

La risposta interpello nega la possibilità di esonerare il beneficiario dal monitoraggio fiscale attraverso l’incarico dato ad una fiduciaria in quanto, nel caso di specie, oggetto del rapporto fiduciario non sarebbe l’amministrazione di attività finanziarie e patrimoniali (che sono invece attribuite al trustee), ma la mera riscossione dei proventi attribuiti dal trust.

In effetti, nonostante il reddito attribuito dal trust non residente al beneficiario possa essere talora inquadrato come reddito di capitale ex articolo 44, comma 1, lett. g sexies, non possiamo dire che la titolarità effettiva rispetto al trust, cioè l’essere beneficiario del trust, configuri la detenzione di attività patrimoniali o finanziarie all’estero.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare 38/E/2013 nel passaggio in cui rileva come non sia sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio sia subordinato anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.

I redditi eventualmente distribuiti dal trust non potrebbero essere assoggettati a tassazione da parte della fiduciaria, non essendo previsto per tali redditi l’applicazione di un’imposta sostitutiva o di una ritenuta.

Queste conclusioni dell’Ufficio non paiono condivisibili laddove viene prevista la compilazione del quadro RW in assenza di una tassazione sostitutiva. L’indicazione in tal senso contenuta nella circolare 38/E/2013, infatti, era collegata alla imminente entrata in vigore di una ritenuta a titolo di acconto su tutti i flussi che transitavano per il tramite di intermediari residenti. Detta ritenuta di ingresso, poi, non ha più visto la luce.

La previsione era contenuta nel comma 2 dell’articolo 4 D.L. 167/1990, successivamente abrogato dall’articolo 4, comma 2, D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014.

Una diversa interpretazione, infatti, porterebbe a ritenere impossibile il mandato a gestire i beni immobili esteri che producono redditi non soggetti alla tassazione alla fonte.

In relazione al primo aspetto, ossia all’obbligo di monitoraggio fiscale da parte dei figli minori, si dovrebbe seguire un approccio meno invasivo. Il beneficiario dovrebbe essere escluso dall’adempimento del quadro RW quando non è titolare di una posizione certa, ossia quando la sua posizione non può dirsi vested.