Definite le nuove regole per i contratti di cessione di prodotti agricoli
di Luigi ScappiniCon la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, del D.Lgs. 198/2021, è stata data attuazione a quanto previsto, in tema di contrasto alle pratiche commerciali sleali tra imprese della filiera agricola e alimentare, da parte della Direttiva (UE) 2019/633.
Conseguentemente, come previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 198/2021, viene abrogato il precedente articolo 62 D.L. 1/2012 disciplinante la materia dei contratti aventi a oggetto prodotti agricoli e alimentari. Per i contratti in essere che rispondevano ai requisiti richiesti dall’articolo 62 richiamato, vengono concessi 6 mesi per il relativo adeguamento alle nuove disposizioni.
Oggetto della normativa sono, come detto, le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, effettuate da parte di fornitori, da intendersi quali produttori agricoli o persone fisiche o giuridiche che vendono i suddetti prodotti, stabiliti in Italia.
A differenza di quanto previsto dalla Direttiva 2019/633, non rilevano i fatturati di cedenti e acquirenti, dal cui novero sono esclusi i soli consumatori finali. Ne deriva che, a differenza di quanto era previsto dall’articolo 62 D.L. 1/2012, adesso non sono più esclusi dall’ambito di applicazione i passaggi tra produttori agricoli.
La norma, come affermato dall’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 198/2021, è imperativa, con la conseguenza che prevale su eventuali discipline di settore che sono in contrasto con i principi base. A tal fine viene sancita la nullità di tutte le pattuizioni e clausole in contrasto al dettato del D.Lgs. 198/2021, pur rimanendo la validità del contratto stesso.
I contratti devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, parametri che sono sempre rispettati, come sancito dall’articolo 6 D.Lgs. 198/2021, fermo restando gli ulteriori caratteri richiesti dal decreto, quando l’accordo o il contratto di filiera abbia una durata minima di 3 anni.
Viene confermato che i contratti devono avere stipulati obbligatoriamente nella forma scritta e devono essere individuati i seguenti elementi: durata, quantità e caratteristiche del prodotto oggetto di cessione, prezzo (fisso o determinabile in base a criteri individuati comunque nel contratto stesso), modalità di consegna nonché di pagamento.
L’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 198/2021, come il precedente articolo 62 D.L. 1/2012 e il decreto Mipaaf 199/2012, prevede, quali alternative al contratto scritto, l’utilizzo dei documenti di trasporto e di consegna, le fatture e gli ordini di acquisto, a condizione che contengano gli elementi obbligatori sopra individuati.
Sempre l’articolo 3 D.Lgs. 198/2021, al comma 4, individua la durata minima in 12 mesi, derogabili con motivazione, quale può essere la stagionalità; deroga che comunque deve essere concordata tra le parti o, in alternativa, deve essere contenuta in un contratto stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria.
L’articolo 4 D.Lgs. 198/2021 si preoccupa di delineare quelle che si considerano pratiche commerciali sleali, differenziando a seconda della tipologia di contratto, con consegna pattuita su base periodica o meno, e dell’oggetto, distinguendo tra prodotto deperibile o meno. Si definiscono deperibili, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), D.Lgs. 198/2021, i prodotti “che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione”.
In linea generale, nel caso di prodotto deperibile, il pagamento deve essere previsto nel termine di 30 giorni dalla consegna convenuta o, in alternativa, entro 30 giorni dalla definizione del prezzo.
Al contrario, per i prodotti non deperibili il termine si allunga a 60 giorni.
Tali parametri temporali trovano espressa deroga in determinate fattispecie quali i pagamenti:
- nell’ambito di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte alle scuole;
- da parte di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
- riguardanti le cessioni di uve e di mosto per la produzione di vino a condizione che:
- i termini di pagamento specifici rientrano in contratti tipo vincolati ex articolo 164 Regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione è stata rinnovata a decorrere da tale data senza sostanziale modifica dei termini di pagamento a danno del fornitore;
- i contratti di cessione siano pluriennali o lo diventino.
Importante è la previsione dell’articolo 5 D.Lgs. 198/2021 con cui viene considerata pratica sleale la procedura di acquisto tramite il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso.
Il Legislatore, con l’articolo 10 D.Lgs. 198/2021, delinea il regime sanzionatorio, parametrandolo in ragione della violazione.
Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sommariamente sopra descritti, il comma 3 prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa ricompresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo individuato nel 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente a quello accertato.