Le nuove sanzioni dell’esterometro
di Clara PolletSimone DimitriIn caso di mancata o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere si applicano apposite sanzioni amministrative, con la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
Le sanzioni sono state oggetto di variazione, con la Legge di bilancio (L. 178/2020), a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-quater, primo periodo, D.Lgs. 471/1997).
Ricordiamo le scadenze dell’anno 2021: venerdì 30 aprile 2021 (primo trimestre), venerdì 20 agosto (secondo trimestre), martedì 2 novembre (terzo trimestre) e lunedì 31 gennaio 2022 (quarto trimestre).
Con riferimento alle operazioni relative al terzo trimestre 2021, la sanzione applicabile alla correzione o all’invio della comunicazione è quella piena, in quanto sono passati più di 15 giorni dalla scadenza del 2 novembre. Con riferimento invece alle operazioni dell’ultimo trimestre 2021, in scadenza al 31 gennaio 2022, la sanzione è dimezzata se si effettua la correzione entro il 15 febbraio 2022.
L’abolizione dell’esterometro dal 1° gennaio 2022, prevista dalla L. 178/2020, è in attesa della conferma della proroga (si attende la conversione in legge del D.L. 146/2021).
La disposizione di proroga stabilisce che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2022), la trasmissione dei dati debba avvenire utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), al posto della comunicazione a cadenza trimestrale.
Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SdI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori del territorio dello Stato.
Non risultano invece proroghe in riferimento alle sanzioni applicabili per cui, dal prossimo anno, entrano in vigore le nuove misure.
Con riferimento al regime sanzionatorio, l’articolo 1, comma 1104, L. 178/2020 ha aggiunto all’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, dopo il primo periodo, quanto segue: per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Conseguentemente, se la nuova modalità di comunicazione dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere verrà prorogata al 1° luglio 2022, per i primi due trimestri 2022 continuerà a trovare applicazione la sanzione di 2 euro a fattura, con un massimo di 1.200 euro nel trimestre di riferimento.
Alla violazione non è applicato il principio del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997) ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997), variabile a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Esemplificando, in caso di errata comunicazione di 180 fatture estere relative al terzo trimestre del 2021 (con scadenza entro il 2 novembre 2021), qualora il contribuente si ravveda in data 31 gennaio 2022 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. 472/1997). Mentre se le fatture non comunicate sono 1.800, la sanzione applicabile diventa di euro 111,11 (sanzione massima di 1.000 euro ridotta a 1/9).
Riportando l’esempio nell’anno 2022, in caso di errata comunicazione di 180 fatture estere relative al primo trimestre del 2022 (con scadenza entro il 30 aprile 2022), qualora il contribuente si ravveda in data 29 luglio 2022 deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. 472/1997). Mentre se le fatture non comunicate sono 1.800 (600 per ogni mese), la sanzione applicabile diventa 133,33 (sanzione massima di 1.200 euro ridotta a 1/9).
La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo “8911”.
Resta inteso che le sanzioni descritte riguardano errori od omissioni collegate all’adempimento “comunicativo”, sia esso a cadenza trimestrale (esterometro 2021) o per singola operazione estera attiva/passiva (trasmissione singolo file fattura allo SdI dal 2022), da non confondere con le sanzioni previste ai fini Iva per la tardiva od omessa fatturazione/registrazione di una fattura estera.