Variazione anagrafica coincidente con la comunicazione del nuovo indirizzo
di Euroconference Centro Studi TributariDal giorno in cui il contribuente comunica la variazione dell’indirizzo decorre il termine di trenta giorni entro il quale le notifiche possono essere effettuate anche alla precedente residenza. Irrilevante è il momento del successivo perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41137, depositata ieri, 22 dicembre.
Un dottore commercialista veniva raggiunto da una cartella di pagamento basata su un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e non impugnato.
Il dottore commercialista impugnava la cartella, rilevando di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento, che era stato notificato presso la vecchia residenza un mese e due giorni dopo l’avvenuta comunicazione all’anagrafe del trasferimento. Il perfezionamento formale della variazione anagrafica, però, si concretizzava solo qualche giorno dopo l’avvenuta notifica.
La questione giungeva quindi dinanzi la Corte di Cassazione che ha avuto modo di richiamare l’articolo 60, comma 1, lett. c), D.P.R. 600/1973, nella versione all’epoca vigente, il quale prevedeva che la notificazione dovesse effettuarsi nel domicilio fiscale del destinatario, mentre il successivo comma 3 aggiungeva che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione anagrafica. Anche l’attuale formulazione del citato articolo 60 D.P.R. 600/1973, per la verità, espressamente prevede che “Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica”.
Con il termine “variazione anagrafica” viene fatto riferimento al giorno della comunicazione della variazione dell’indirizzo a cura del contribuente. Non assume invece rilievo il perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica.
D’altra parte, sarebbe assurdo pensare che il legislatore volesse collegare effetti tanto importanti a un termine non noto al contribuente e nemmeno all’amministrazione, essendo lo stesso esclusivamente legato all’adempimento posto in essere dal funzionario comunale deputato a provvedervi (per il quale non è prevista nemmeno una formale comunicazione ai soggetti interessati).
Non può quindi ritenersi che il termine di trenta giorni sia legato al perfezionamento formale della iscrizione, perché dal momento in cui la variazione è non solo comunicata ma addirittura formalizzata, non c’è motivo per l’Amministrazione per continuare a notificare al precedente indirizzo.
In conclusione, una volta effettuata la comunicazione, il contribuente è esposto, nei successivi trenta giorni, al rischio di ricevere la notifica al precedete indirizzo; decorso tale termine, il nuovo indirizzo produrrà però i suoi effetti anche nei fronti degli Uffici finanziari, ragion per cui è esclusa la possibilità di notificare al precedente indirizzo, indipendentemente dal tempo che gli uffici dell’anagrafe impiegheranno per adempiere agli oneri di annotazione nei propri registri e di pubblicità verso terzi della nuova residenza del contribuente.
Anche l’indicazione del precedente indirizzo nella dichiarazione fiscale successiva all’effettivo trasferimento della residenza non assume rilievo nell’ambito della fattispecie in esame.