Cessioni non imponibili articolo 8-bis verso soggetti non residenti
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020 ha previsto l’obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. 633/1972, e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto, di presentare telematicamente all’Agenzia delle entrate una dichiarazione attestante le condizioni previste dalla stessa norma.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 151377 del 15.06.2021, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 711, L. 178/2020, è stato approvato il modello della dichiarazione e sono state definite le modalità di presentazione della stessa.
Secondo quanto disposto espressamente dalla norma istitutiva, le novità introdotte si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021.
Il suddetto provvedimento ha stabilito inoltre che la dichiarazione può essere presentata direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica”.
Detta comunicazione può essere trasmessa direttamente dal committente, dall’armatore, dal proprietario dell’imbarcazione, dal comandante o dal soggetto che abbia la responsabilità gestionale effettiva della nave (cfr. risoluzione 6/E/2018).
La procedura in questione richiama alla memoria quella ben più nota delle dichiarazioni d’intento: a seguito della presentazione della dichiarazione, viene rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione. Gli estremi del protocollo telematico di ricezione devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore riferita all’operazione oggetto di dichiarazione.
I dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, sia al soggetto dichiarante sia, per la parte dei dati ad esso riferiti, al cedente/prestatore, all’interno del cassetto fiscale (area consultazioni – comunicazioni).
L’adempimento coinvolge anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta, che hanno a disposizione due strade:
- avvalersi anch’essi della procedura telematica sopra richiamata, previa richiesta di un codice fiscale italiano (direttamente o attraverso un intermediario);
- scegliere la procedura “cartacea”, inviando una copia scansionata del modello di dichiarazione, sottoscritto con firma autografa, insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità, al Centro Operativo di Pescara (COP) all’indirizzo pescara@agenziaentrate.it, specificando obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio dichiarazione “nautica” alternativa al provvedimento 15 giugno 2021.
Il COP comunicherà – allo stesso indirizzo email da cui è pervenuta la dichiarazione – il numero di protocollo di ricezione di quest’ultima. Conseguentemente, una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento) deve essere inviata, a cura del dichiarante, anche al cedente/prestatore, specificando il numero di protocollo di ricezione comunicato dal COP. Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione dovrà essere riportato nella fattura in luogo del protocollo della dichiarazione telematica (risoluzione 54/E/2021).
Per la compilazione della fattura elettronica, il dato viene riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione (Natura operazione N3.4).
Resta comunque possibile avvalersi di un intermediario incaricato. Con il provvedimento prot. n. 352534/2021 del 9 dicembre 2021 sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e) del D.P.R. 322/1998, quali altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni in argomento:
- gli iscritti agli Elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 L. 135/1977;
- le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi.
Tale scelta è motivata dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 2 della citata L. 135/1977, i Raccomandatari Marittimi svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi ad essi affidati.