29 Dicembre 2021

La disciplina dell’imposta sulle assicurazioni – II° parte

di Stefano Rossetti
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Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, giova ora precisare che, in linea generale, l’imposta sulle assicurazioni riscossa unitamente ai premi assicurativi deve essere versata entro l’ultimo giorno del mese successivo, mentre il termine di versamento dell’imposta dovuta in base a conguaglio deve essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’incasso (articolo 9, comma 1, L. 1216/1961).

In deroga a quanto sopra, l’imposta sulle assicurazioni riscossa nel mese di novembre e quella relativa ai conguagli di ottobre deve essere versata entro il 20 dicembre del medesimo periodo d’imposta.

Inoltre, gli assicuratori, entro il 16 novembre di ciascun anno, sono tenuti al versamento dell’acconto relativo all’imposta sulle assicurazioni nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

L’acconto così calcolato può essere scomputato dall’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche a decorrere dal successivo mese di febbraio.

Entro il 15 giugno l’Amministrazione finanziaria, sulla base della denuncia che deve essere presentata in via telematica entro il 31 di maggio di ciascun anno, procede a liquidare l’imposta sulle assicurazioni annualmente dovuta.

Il debito o il credito derivante dalla liquidazione definitiva deve essere computato nel primo versamento utile successivo alla comunicazione della liquidazione definitiva.

Dal punto di vista operativo il versamento dell’imposta sulle assicurazioni può avvenire mediante:

  • modello F24- accise;
  • bonifico estero in euro in favore di specifici capitoli del bilancio dello stato. Tale modalità è riservata alle imprese di assicurazione estere che non posseggono un conto corrente in Italia non convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.

Tali obblighi ricadono anche sulle compagnie estere che operano in Italia sia in regime di stabilimento sia in regime di libera prestazione di servizi.

In tali casi, ai fini dell’espletamento degli obblighi previsti dalla normativa, le compagnie estere che operano in libera prestazione di servizi sono tenute a nominare un rappresentante fiscale mentre per quelle che operano in regime di stabilimento funge da rappresentante fiscale la base fissa presente sul territorio italiano.

Il rappresentante fiscale (o la base fissa) devono adempiere agli obblighi dichiarativi o di versamento secondo le modalità e i tempi previsti per gli assicuratori nazionali.

Tuttavia, in base al comma 6-bis dell’articolo 4-bis L. 1216/1961, le imprese assicuratrici con sede principale nell’ambito dell’Unione Europea o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni possono provvedere agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta sulle assicurazioni senza la necessità di avvalersi di un rappresentante fiscale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 L. 1216/1961, nell’ipotesi in cui i contratti previsti dall’articolo 1 della medesima legge vengano stipulati da una compagnia estera con dei contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, sono quest’ultimi che devono procedere ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

In particolare, il contraente, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all’assicuratore, deve:

  • presentare la denuncia all’Amministrazione finanziaria;
  • versare l’imposta sulle assicurazioni.

Da ultimo si sottolinea che recentemente l’Agenzia delle Entrate si è espressa sui profili relativi al trasferimento del credito inerente all’imposta sulle assicurazioni a seguito di operazione straordinaria.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria con la risposta ad istanza d’interpello n. 786/E/2021:

  • dopo aver premesso che per costante indirizzo giurisprudenziale “la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporta per legge (articolo 2558 cod. civ.) la cessione dei rapporti e (articolo 2559 cod. civ.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. 2.4. Ne deriva che rispetto all’originario credito Iva [ma lo stesso dicasi, salva espressa eccezione, per gli altri crediti, ndr.] il cedente perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti” (così, tra le altre, anche di recente, Cassazione n. 16492/2020);
  • ha chiarito che il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi può essere trasferito al soggetto avente causa, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 R.D. 2440/1923, con effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 14723/2013.