Competenza territoriale e articolo 18 D.Lgs. 74/2000
di Luigi FerrajoliIn materia penale, una questione preliminare attiene la competenza territoriale del Giudice chiamato a conoscere del procedimento.
In via generale, l’articolo 8, comma 1, c.p.p. stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato si è consumato.
Con specifico riferimento ai reati tributari, la cui disciplina risiede nel D.Lgs. 74/2000, il Legislatore ha voluto introdurre una norma specifica che venisse in soccorso nel caso in cui la competenza del Giudice non potesse essere stabilita secondo quanto indicato dal menzionato articolo 8 c.p.p..
L’articolo 18 prevede espressamente che “1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. 3. Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale”.
Il Capo I del Titolo II, esplicitamente menzionato dal secondo comma dell’articolo 18, si riferisce ai delitti in materia di dichiarazione, ossia le fattispecie previste dagli articoli 2-6.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 43331/2021, è stata chiamata recentemente a pronunciarsi proprio in tema di competenza territoriale relativa al reato di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, ossia il delitto di omessa dichiarazione.
Uno dei motivi di ricorso redatto nell’interesse dell’imputato verteva proprio nell’assunto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata violazione di legge proprio in relazione alla competenza per territorio in quanto, procedendosi in relazione all’illecito di omessa dichiarazione, il Giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 18, al domicilio fiscale del contribuente, “da identificare non in quello in cui è presente la sede legale dell’ente la cui dichiarazione è stata omessa, ma in quello in cui detto ente ha la sede effettiva” che, nell’ipotesi, era situata nel circondario di Tribunale diverso da quello che aveva giudicato.
Il Giudice di Legittimità ha rigettato il ricorso, evidenziando innanzitutto che, in caso di delitti in materia di dichiarazioni concernenti le imposte relative alle persone giuridiche, per domicilio fiscale del contribuente – criterio applicabile ai sensi dell’articolo 18 – si intende quello dell’ente collettivo e non quello del suo legale rappresentante.
Ciò premesso, nel procedimento in esame tale criterio era stato ritenuto inapplicabile, per cui la Corte di Appello aveva ritenuto di fare riferimento al luogo dell’accertamento del reato – criterio residuale – in ragione della ritenuta fittizietà della sede legale e dell’impossibilità di individuazione della sede effettiva.
Su queste basi, ad avviso della Corte di Cassazione, bene aveva fatto la Corte di Appello a tenere in considerazione il parametro di riferimento previsto dall’articolo 18, comma 1, D.Lgs. 74/2000, ossia quello del luogo di accertamento del reato.
Nell’analizzare la norma di cui al richiamato articolo 18, la Suprema Corte ha precisato che il criterio previsto dal primo comma del citato articolo è applicabile anche ai reati di cui al Capo I Titolo II del Decreto.
Il richiamato primo comma, infatti, fa riferimento “ai delitti previsti dal presente decreto”, con formula generale e senza distinzione o limitazione alcuna e il secondo comma dell’articolo 18 conferma tale interpretazione, riferendosi all’applicazione del criterio del luogo di accertamento nel caso in cui si versi in ambito di impossibilità di ricorrere alla sede del contribuente.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di omessa dichiarazione, “deve negarsi che venga in rilievo una diversa regola di attribuzione della competenza”, stante la peculiare natura del reato in esame, per cui il luogo di consumazione del reato non risulta identificabile in quanto lo stesso corrisponde all’intero territorio nazionale, posto che le dichiarazioni Ires e Iva vengono presentate in via telematica.