Modelli Intrastat 2022: novità
di Clara PolletSimone DimitriRestyling per i modelli e le istruzioni degli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022: queste, in estrema sintesi, le novità dell’anno scaturite dell’evoluzione normativa a livello Ue e nazionale, volta a semplificare gli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Il Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese, ha previsto novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni intraunionali.
Il D.Lgs. 192/2021 ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Con la Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 l’Agenzia delle dogane ha adottato, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, le disposizioni applicative delle suddette previsioni. Allo stesso tempo, sono state introdotte semplificazioni degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).
Con riferimento alle semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis) è stata elevata la soglia di esonero dalla presentazione del Modello. I soggetti di cui all’articolo 1 del Decreto 22.02.2010, devono presentare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2bis con cadenza trimestrale.
Le disposizioni in argomento si applicano agli elenchi riepilogativi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che in precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro (a decorrere dal mese di gennaio 2018, si veda il Provvedimento prot. n. 194409/2017 e Determinazione prot. 13799/RU del 08.02.2018).
Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater). I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Non è più prevista la presentazione del Modello Intra 2quater con cadenza trimestrale.
Sempre in tema di Modello Intra 2 (acquisti) la compilazione di alcuni campi diventa facoltativa. Per i servizi (Intra 2quater) le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate obbligatoriamente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi mentre per i beni (Intra 2bis), diventano facoltative le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di beni (Intra 1bis) il campo “Natura della transazione” viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa Tabella B presente nelle nuove istruzioni. I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, D.M. 22.02.2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), di cui alla Tabella richiamata in precedenza.
Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale a dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata).
Ai fini statistici, nel Modello Intra 1bis è stata inoltre aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
È stata introdotta, infine, una nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock (Intra 1sexies). Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.