Limite delle compensazioni fissato a due milioni
di Clara PolletSimone DimitriIl limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili con altre somme a debito nel modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, era fissato in 516.456,90 euro per ciascun anno solare, dall’articolo 34, comma 1, L. 388/2000.
Con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze di bilancio, il limite poteva essere elevato, fino a 700.000 euro. In tal senso l’articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 ha portato il limite a 700.000 euro dal 2014.
Per i soggetti subappaltatori, di cui all’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, con volume d’affari registrato nell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000, è specificatamente elevato a 1 milione di euro (articolo 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006).
In considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, per il solo anno 2020, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 era stato elevato a 1 milione di euro, dall’articolo 147, comma 1, D.L. 34/2020. Mentre, per il solo anno 2021, tale limite era stato raddoppiato a 2 milioni di euro dall’articolo 22, comma 1, D.L. 73/2021.
Dopo questi provvedimenti la soglia di compensazione sarebbe dovuta rientrare a 700.000 euro dal 1° gennaio 2022 ma, con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro” (articolo 1, comma 72, L. 234/2021).
Occorre considerare che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come chiarito dalla risposta all’interrogazione n. 5-08067 del 10 marzo 2016.
I crediti non utilizzati nel periodo previsto, sono rigenerati in dichiarazione.
Così ad esempio, seguendo la risposta 336/E/2021, i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (1 milione di euro), possono continuare ad essere compensati nel 2021 (indicando nel modello F24 come anno di riferimento il 2019), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d’imposta 2020, dove detti crediti che residuano dall’anno precedente, al netto di quanto già utilizzato in compensazione con il modello F24 (da indicare nella sezione II del quadro RX), saranno “rigenerati” e conseguentemente sottoposti al visto di conformità (nel senso che sarà verificata la corretta esposizione del credito nella relativa dichiarazione).
Va da sé che i crediti relativi al periodo d’imposta precedente utilizzati in compensazione concorrono con gli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei 2 milioni di euro per l’anno solare 2021.
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
La dichiarazione annuale o l’istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare il visto di conformità (articolo 1, comma 574, L. 147/2013).
In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Le soglie per il visto sono differenti per le startup innovative e per i soggetti che beneficiano del regime premiali Isa, con punteggio di affidabilità almeno pari a 8.
La compensazione dei crediti di imposta fino a 5.000 euro può avvenire a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento, liberamente senza attendere la presentazione della dichiarazione.
È richiesta in ogni caso la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta o avvalendosi di un intermediario abilitato (articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006).
Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 è scartato.
Al di sopra del limite indicato l’eventuale richiesta di rimborso dovrà seguire i canali ordinari.
Non rientrano nelle limitazioni le compensazioni cosiddette “verticali” o “interne”, ossia la compensazione ad esempio dei crediti Iva con l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico anche se effettuate in F24.
Si evidenzia, infine, come tale limite non operi con riferimento all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.
In base all’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, al credito di imposta per investimenti in beni strumentali non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite compensazione per ciascun anno solare), e di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento).
Lo stesso limite di compensazione non si applica ai crediti di imposta per ricerca sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).