Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – I° parte
di Luca MambrinL’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 contiene la regola generale di imposizione delle prestazioni di servizi distinguendo tra operazioni:
- B2B, “business to business” ovvero verso soggetti passivi, per le quali il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del committente;
- B2C “businness to consumer” ovvero verso soggetti privati, per le quali il luogo di tassazione è quello del Paese di stabilimento del prestatore.
I servizi prestati e ricevuti tra soggetti passivi Iva (B2B) che ricadono nella regola generale del luogo di stabilimento del committente sono tutti quelli non elencati negli articoli 7-quater e 7 –quinquies, comma 1 lett. b); non esiste quindi un elenco di servizi generici ai quali va applicata la regola generale, mentre le tipologie di servizi “in deroga” sono espressamente elencate nei successivi articoli 7-quater e 7 –quinquies, comma 1, lett. b) come sono specificatamente indicate le regole di tassazioni per questi servizi.
In particolare, l’articolo 7-quater contiene un primo gruppo di deroghe alla regola generale, deroghe che sono assolute in quanto rilevanti sia nel caso in cui committente sia un soggetto privato che nel caso in cui sia un soggetto passivo Iva.
L’articolo 7-quater, comma 1, lett. a), prevede che:
In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
Pertanto a prescindere dalla “qualità” del committente (soggetto privato, soggetto passivo Iva, italiano, comunitario o extra-comunitario) le prestazioni di servizi relative agli immobili si considerano rilevanti a fini Iva in Italia solo se l’immobile è ubicato in Italia.
Al fine di garantire un trattamento uniforme dei servizi relativi agli immobili il Regolamento UE n. 1042/2013 ha introdotto gli articoli 13-ter, 31-bis e 31-ter nell’ambito del Regolamento UE n. 282/2011, con i quali è stato definito il concetto di “bene immobile” e sono state individuate le prestazioni di servizi relative a tali beni.
Secondo l’articolo 13-ter del Regolamento sono considerati «beni immobili»:
a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.
Ai sensi del citato articolo 31-bis del Regolamento comunitario n. 282/2011 i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.
Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale
Dato che l’individuazione delle prestazioni di servizi connesse a beni immobili spesso hanno generato divergenze interpretative tra gli Stati dell’unione, con la conseguente di avere effetti distorsivi quali una doppia imposizione o un salto d’imposta, sono state pubblicate dalla commissione europea “le note esplicative”, ovvero un documento, pubblicato in data 26.10.2015 che ha l’obiettivo di fornire una migliore comprensione della normativa adottata a livello europeo.
Tali note non hanno efficacia legale, tuttavia sono da considerare uno strumento di orientamento che può fornire chiarimenti sull’applicazione pratica della normativa Iva dell’Unione Europea in materia di prestazioni di servizi relativi agli immobili.