Le regole di territorialità dei servizi relativi agli immobili – II° parte
di Luca MambrinCome anticipato nel precedente intervento, costituiscono prestazioni di servizi relativi ad immobili i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni.
L’articolo 31bis Regolamento UE 282/2011 considera prestazioni di servizi relative a beni immobili le seguenti operazioni:
- l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
- la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
- l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;
- l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
- opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;
- il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili;
- la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;
- la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
- la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
- lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
- lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
- l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;
- la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
- attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
- servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 65/2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito la rilevanza territoriale, ai fini Iva, dei servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia.
In particolare, secondo l’Agenzia, tenuto conto che l’assistenza al gestore del fondo con riferimento alle opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili è riconducibile alla “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari“, si tratta di una prestazione di servizi “generica” non territorialmente rilevante in Italia, se resa a una società di gestione stabilita in un altro Stato membro dell’UE.
Essendo invece riconducibili all’amministrazione effettiva degli immobili in portafoglio, invece, i seguenti ulteriori servizi sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, se relativi a beni immobili ivi situati, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lett. a):
- prestare assistenza nella stesura e attuazione del piano industriale;
- prestare assistenza nella gestione del contenzioso o del precontenzioso;
- coordinare la valutazione periodica del portafoglio;
- fornire assistenza in relazione alla gestione corrente del portafoglio.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 99/2019 l’Agenzia ha chiarito che ai fini della territorialità Iva, le prestazioni di servizi consistenti nell’organizzazione di sessioni di prova automobilistiche rese da una società stabilita in un Paese extra-UE nei confronti di scuderie professionistiche italiane, pur comprendendo, oltre ai servizi organizzativi, anche la concessione in uso di circuiti di gara, sono riconducibili alle prestazioni di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 e non a quelle di cui all’articolo 7-quater. Tali prestazioni, dunque, sono soggette ad Iva in Italia e, a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, spetta ai committenti soggetti passivi italiani adempiere i relativi obblighi Iva.
Non sono infine da considerarsi prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 31- bis Regolamento UE 282/2011 le seguenti operazioni:
- l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
- il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili;
- l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;
- la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;
- l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
- la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
- servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.