Riporto perdite fiscali e norma antielusiva: la risposta interpello 39/2022
di Ennio VialL’articolo 84, comma 3, Tuir contiene una norma di natura antielusiva volta a contrastare il commercio di bare fiscali.
In particolare, è previsto che non è ammesso il riporto delle perdite fiscali così come anche delle eccedenze Ace e interessi passivi, nel caso in cui:
- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi;
- viene modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
Le due condizioni devono essere verificate congiuntamente. È previsto che la modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.
La preclusione al riporto non opera in caso di società che presentano determinati requisiti di vitalità e, ad ogni modo, è possibile chiedere, attraverso interpello, la disapplicazione della norma in discorso.
La risposta ad interpello n. 39 di ieri, 20 gennaio, fornisce dei chiarimenti di assoluto interesse.
Nel caso affrontato, infatti, la cessione delle quote societarie non riguardava la società che aveva in seno le perdite (Alfa), bensì le quote della sua holding.
Dalla lettura si evince che sussiste una “sostanziale identità tra controllante e controllata” in quanto la controllata, portatrice di posizioni fiscali, rappresenta l’unico asset (o il più significativo) che compone il patrimonio della propria controllante (anche indiretta) oggetto di trasferimento.
L’interpretazione dell’Agenzia non è in linea con la lettera della norma, ma appare coerente con la ratio della stessa.
Nella relazione governativa al D.Lgs. 358/1997, si legge, infatti, che la ratio è quella di contrastare il fenomeno del “commercio di bare fiscali“. Ebbene, la circolazione disapprovata dal sistema potrebbe avvenire anche indirettamente attraverso la cessione della società che controlla la “bara”.
Ovviamente, la norma antielusiva disconosce il riporto delle perdite solamente in ipotesi di congiunta modifica dell’attività esercitata, non essendo sufficiente il mero cambio della compagine sociale.
Nel caso di specie, la società con le perdite aveva posto in essere le seguenti operazioni:
- conferimento dell’azienda in una newco controllata con contestuale “trasformazione” della società conferente da operativa a società immobiliare;
- locazione degli immobili alla newco controllata;
- cessione a terzi delle quote della società conferita contenente l’azienda. Dalla lettura si intuisce che questa cessione avviene forse prima della cessione di Alfa (la società con le perdite) ma la questione è incerta.
Successivamente alla cessione indiretta della società con le perdite fiscali, sono state poste in essere le ulteriori operazioni:
- fusione inversa attraverso cui Alfa incorpora la società madre e la società “nonna”;
- scissione a favore di quattro beneficiarie con attribuzione degli immobili. La società rimane titolare esclusivamente di partecipazioni in società estere.
Queste ulteriori operazioni straordinarie non sono analizzate nella risposta ad interpello.
L’Agenzia rileva come l’attività della società sia concretamente mutata nel tempo. La composizione qualitativa e quantitativa dei componenti reddituali, infatti, è notevolmente mutata a partire dal 2020, anno in cui Alfa è passata dalla precedente attività di gestione delle aziende ad una attività immobiliare.
La risposta all’interpello, tuttavia, risulta favorevole al contribuente e la riportabilità delle perdite viene ammessa in quanto:
- non si è verificato alcun effetto di “rivitalizzazione” di Alfa, né una immissione di nuove attività nella stessa. L’immissione di nuove aziende, infatti, potrebbe portare a pensare a compensazioni intersoggettive, fenomeno che non si è verificato;
- l’attivo patrimoniale di Alfa è rimasto sostanzialmente immutato nel corso del tempo e la società è tuttora titolare degli immobili che costituiscono il principale asset necessario per lo svolgimento della propria attività, precedentemente esercitata sotto forma di gestione diretta;
- le posizioni fiscali di cui si chiede il riporto sarebbero utilizzabili nell’ambito di un’attività diversa (di locazione immobiliare anziché di società operativa), ma che, tuttavia, fa riferimento a quegli stessi asset dalla cui gestione diretta sono state generate in passato dette posizioni fiscali.
Conseguentemente, in assenza di immissione di nuove attività redditizie e/o di nuovi asset produttivi di reddito non può essersi verificata quella “compensazione intersoggettiva” delle perdite (e delle altre posizioni fiscali) che è contrastata dalla norma.
Un aspetto che sarebbe interessante appurare attiene al tipo di attività svolta. Possiamo affermare che le conclusioni della risposta valgono anche nel caso di una società che opera nel commercio al dettaglio e che conferisce il negozio (azienda) in una controllata conservando l’immobile da locare a quest’ultima?
Nella risposta si legge che l’attività svolta da Alfa concerneva la gestione in forma diretta ed indiretta di immobili, localizzati in alcune importanti città italiane ed europee. L’“immobile” non pare porsi come un C1 rispetto all’azienda di commercio al dettaglio o come un capannone rispetto ad una azienda metalmeccanica.
Sarebbe poi interessante approfondire la sorte delle perdite a seguito delle successive operazioni straordinarie.