I crediti d’imposta nella bozza di Decreto Sostegni-ter
di Debora ReverberiIl testo del c.d. Decreto Sostegni-ter approvato dal CdM il 21.01.2022 contiene misure per le imprese finalizzate sia a sostenere le attività maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte dalla pandemia Covid-19, sia a contrastare l’aumento del costo delle bollette energetiche.
In questo scenario il credito d’imposta si conferma da un lato come strumento prescelto dal legislatore per elargire aiuti alle imprese, dall’altro lato come meccanismo a elevatissimo rischio di frode.
Proprio in ragione delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, riscontrate soprattutto in relazione alle catene di cessioni del credito, nel testo del Decreto Sostegni-ter è introdotta una disposizione che vieta le cessioni successive alla prima: i crediti, che alla data del 07.02.2022 sono stati già oggetto di cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione a favore degli intermediari finanziari.
Di seguito una sintesi dei crediti d’imposta della bozza di Decreto Sostegni-ter, in base al testo approvato dal CdM il 21.01.2022:
Credito d’imposta rimanenze finali di magazzino alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria | Il credito d’imposta rimanenze finali di magazzino, di cui all’articolo 48-bis D.L. 34/2020, viene esteso anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria ovvero alle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007: · 47.51 · 47.71 · 47.72 L’estensione si applica limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021. |
Credito d’imposta locazioni in favore di imprese turistiche | La disposizione proroga il credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020, per i canoni corrisposti in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle seguenti imprese: · appartenenti al settore turistico (strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, etc….); · che abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento (gennaio-febbraio-marzo 2022) rispetto al medesimo mese del 2019, di almeno il 50%. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. |
Modifiche al credito d’imposta investimenti in beni strumentali (disciplina dal 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) | La norma modifica il comma 44, lettera b) dell’articolo 1, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) aggiungendo un periodo al nuovo comma 1057-bis dell’articolo 1 L. 178/2020. Nello specifico viene incrementato da 20 milioni a 50 milioni di euro il plafond di peculiari investimenti in beni materiali dell’Allegato A annesso alla L. 232/2016. L’incremento si applica in relazione agli investimenti: · con obiettivi di transizione ecologica, da identificarsi a cura di apposito decreto interministeriale; · effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025 · per la quota superiore a 10 milioni di euro degli “investimenti inclusi nel PNRR”. A tali investimenti si applicherà l’aliquota prevista nella Legge di bilancio 2022 per l’ultimo scaglione (investimenti eccedenti i 10 milioni di euro), pari al 5%. Si segnala che tale disposizione appare poco chiara, soprattutto in relazione all’indicazione “per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR”, dato che la proroga al 2023-2025 non risulta finanziata con risorse del PNRR. |
Credito d’imposta per imprese energivore |
Come precisato nel comunicato stampa del CdM, la norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra-costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. È riconosciuto pertanto un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022. L’agevolazione spetta alle seguenti imprese: · a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21.12.2017; · che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata. I costi per kWh devono essere calcolati in base alla media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Il credito d’imposta è utilizzabile direttamente, esclusivamente in compensazione, o può essere ceduto a terzi, anche parzialmente. |