28 Gennaio 2022

Esclusione Irap per professionisti ed imprenditori individuali

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) risalta la previsione di esclusione dall’Irap per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono l’attività in forma individuale.

In particolare l’articolo 1, comma 8, L. 234/2021 sancisce che:

“A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti  attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Trattasi pertanto delle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 Tuir e delle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53 Tuir.

Restano pertanto soggetti passivi dell’imposta secondo le ordinarie modalità:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
  • le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
  • gli enti diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • le Amministrazioni pubbliche, le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

In particolare continuano a versare l’Irap e ad essere soggetti all’adempimento dichiarativo connesso, gli studi associati e le associazioni professionali (a prescindere dal requisito di autonoma organizzazione), mentre ne saranno escluse, oltre alle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, anche le imprese familiari.

Per capire la portata effettiva della norma con riferimento ai contribuenti persone fisiche professionisti/imprenditori, va evidenziato che già prima della modifica normativa in commento non erano soggetti ad Irap, per esplicita previsione legislativa:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderivano al c.d. regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, 190/2014);
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderivano al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 D.L. 98/2011).

Inoltre, tenendo conto che uno dei presupposti per l’applicazione dell’Irap è l’esistenza di una autonoma organizzazione, a fronte di un percorso giurisprudenziale e normativo articolato, non rilevavano comunque ai fini Irap:

  • i lavoratori autonomi (professionisti e artisti) privi del requisito di autonoma organizzazione, da accertarsi dal punto di vista oggettivo. Secondo l’Agenzia delle Entrate si è in presenza di autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
  1. impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui;
  2. utilizzo di beni strumentali non minimali;
  • i medici in convenzione con strutture ospedaliere.

Il comma 1-bis dell’articolo 2 D.Lgs. 446/1997 (aggiunto dalla Legge di Stabilità 2016) prevede che:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale»;

  • gli agenti/rappresentanti di commercio, i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e, in generale, i soggetti esercenti attività ausiliare di cui all’articolo 2195 cod. civ, privi di autonoma organizzazione;
  • i piccoli imprenditori (artigiani, tassisti, coltivatori diretti i casi trattati dalla Corte di Cassazione) non dotati di autonoma organizzazione.

A seguito della modifica normativa operata dalla L. 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a prescindere dall’accertamento o meno del requisito dell’autonoma organizzazione, sono esclusi automaticamente dall’assoggettamento Irap gli imprenditori individuali, piccoli o grandi che siano, e gli esercenti arti e professioni in forma individuale.

Ai fini Irap dovranno comunque adempiere nell’anno in corso:

  • al versamento del saldo Irap relativo al 2021 entro il prossimo 30 giugno;
  • alla presentazione della Dichiarazione Irap 2022 entro il prossimo 30 novembre.