CFC Rule: il livello di tassazione del soggetto controllato estero
di Marco BargagliContinuiamo lo speciale dedicato alla normativa CFC avuto riguardo, in particolare, ai chiarimenti diramati, da parte dell’Agenzia delle entrate, con la circolare 18/E/2021 riconducibili, in particolare, alle modalità di determinazione del livello di tassazione del soggetto controllato estero.
Ricordiamo che la Controlled Foreign Companies legislation (detta anche CFC rule), contenuta nell’articolo 167 Tuir, prevede un regime di imposizione per “trasparenza” che grava in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati oltre frontiera dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi.
Quindi, la ratio della disciplina delle CFC è quella di risolvere un fenomeno di elusione internazionale c.d. “tax deferral”, ossia la produzione di redditi in Paesi a bassa fiscalità evitandone la distribuzione sotto forma di dividendi o di utili (circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume III – parte VI – capitolo 5, pag. 114)
Anzitutto occorre ricordare che, per espressa disposizione normativa, la tassazione per trasparenza ai fini CFC si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- articolo 167, comma 4, lett. a), Tuir: sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- articolo 167, comma 4, lett. b), Tuir: oltre un terzo dei proventi realizzati oltre frontiera rientra in una o più delle seguenti categorie:
- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- redditi da leasing finanziario;
- redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.
Come opportunamente rilevato nella circolare 18/E/2021, per quanto riguarda il livello di tassazione effettivo previsto dall’articolo 167, comma 4, lett. a), Tuir, il legislatore ha abbandonato il precedente approccio che valorizzava il livello nominale di tassazione in relazione ai soggetti c.d. black list.
In particolare, con il recepimento della Direttiva Atad – unitamente alla condizione della natura “passive” di oltre un terzo dei proventi realizzati – è stata attribuita, da un lato, esclusiva rilevanza al livello di tassazione effettivo subito all’estero (c.d. “Effective Tax Rate” o “ETR”) rispetto a quello virtuale italiano, superando, dall’altro, la distinzione tra Stati membri (o Stati SEE) e altri Paesi.
In linea con i chiarimenti già formulati con la circolare 51/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha confermato che:
- per calcolare il livello effettivo di tassazione estera il contribuente residente deve considerare le imposte sul reddito dovute da parte del soggetto estero controllato e rapportarle all’utile ante imposte così come risultante dal bilancio della controllata. Il rapporto sopra descritto configura il tax rate effettivo estero da porre a confronto con il tax rate virtuale “interno” (quest’ultimo calcolato rapportando l’imposta che sarebbe stata dovuta in Italia sul reddito prodotto dall’entità estera all’utile ante imposte come risultante dal bilancio dell’entità stessa);
- per le stabili organizzazioni che hanno optato per il regime di esenzione, sia di soggetti residenti in Italia che di soggetti controllati non residenti, rileva il rendiconto redatto ai fini fiscali dello Stato di residenza della casa madre, significando che il medesimo rendiconto assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione da imputare per trasparenza.
Sul punto si ricorda che:
- per “tassazione effettiva estera” (e. tax rate effettivo estero) si intende il rapporto tra l’imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata;
- per “tassazione virtuale domestica” (e. tax rate virtuale interno/domestico) si intende il rapporto tra l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa (con variazioni RF), e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.
Ciò posto, qualora il tax rate effettivo estero risulti inferiore alla metà (ossia al 50%) del tax rate virtuale “interno” (domestico), ricavato apportando le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni Tuir, la condizione di cui all’articolo 167, comma 4, lett. a) Tuir, si considera verificata.
Infine, occorre considerare che l’articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir continua a fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale devono essere «indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello della irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile».
In merito, è stato recentemente pubblicato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376652 del 27.12.2021, che ha sostituito il Provvedimento n. 143239 del 16.09.2016, adottato a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.Lgs. 147/2015 (c.d. “decreto internazionalizzazione”).
Il citato provvedimento consente così di seguire i nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione previsto dal citato comma 4, lettera a), dell’articolo 167 Tuir.