8 Febbraio 2022

Il credito d’imposta Mezzogiorno nella Legge di Bilancio 2022

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2022 rende operativa la proroga del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno agli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, già disposta dalla precedente Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, comma 171, L. 178/2020.

La novità apportata dall’articolo 1, comma 175, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) consiste nel necessario adeguamento del perimetro geografico della misura agevolativa alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione Europea il 02.12.2021, consentendo in particolare, per le strutture produttive localizzate nella regione Molise, l’applicazione di un’intensità di credito superiore rispetto a quanto previsto dalla precedente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, prorogata fino al 31.12.2021.

Più dettagliatamente, il comma 175 sopra citato riscrive l’articolo 1, comma 98, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) modificandone l’inquadramento della regione Molise, che, nella nuova Carta, rientra nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi della lettera a) dell’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (c.d. TFUE) anziché tra quelle in deroga ai sensi della lettera c), dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Ante modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022, per investimenti effettuati fino al 31.12.2021, il credito d’imposta Mezzogiorno competeva dunque nelle seguenti misure, consentite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, prorogata fino al 31.12.2021:

  • nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, par. 3, lettera a), TFUE, si applicavano aliquote comprese tra il 25% e il 45% in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa;
  • nelle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, par. 3, lettera c), TFUE, si applicavano aliquote comprese tra il 10% e il 30% in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa.

Post modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2022, per investimenti effettuati nel 2022, il credito d’imposta Mezzogiorno compete nelle seguenti misure, consentite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata lo scorso 02.12.2021:

  • nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, par. 3, lettera a), TFUE, si applicano aliquote nella misura del 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese;
  • nella regione Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall’articolo 107, par. 3, lettera c), TFUE, continuano ad applicarsi aliquote nella misura del 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

Il modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, al cui invio è subordinata la fruizione del credito, dovrà essere conseguentemente aggiornato.

Restano inalterati i massimali previsti, per ciascun progetto di investimento, in funzione della dimensione d’impresa:

  • 3 milioni di euro per piccole imprese;
  • 10 milioni di euro per medie imprese;
  • 15 milioni di euro per grandi imprese.

Il recente chiarimento del Mef, contenuto nella circolare 33 del 31.12.2021, ha fugato ogni dubbio circa la possibilità di cumulo tra credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 e all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020.

Come dettagliato nella risoluzione AdE 68/E/2021, il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, in relazione alle acquisizioni di beni immateriali ordinari e materiali e immateriali 4.0, risulta finanziato, negli anni d’imposta 2020-2022, con le risorse del P.N.R.R. rientrando nella misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1).

Il Mef ha chiarito che le misure finanziate con risorse del PNRR sono cumulabili con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli Aiuti di Stato.

Pertanto il divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione Europea, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, non confligge con il cumulo con altre agevolazioni a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento e, in particolare, per l’investimento in un bene strumentale nuovo è ammesso il cumulo tra credito d’imposta investimenti in beni strumentali e Mezzogiorno:

  • fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento;
  • esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.