11 Febbraio 2022

Nullo l’accertamento al socio receduto motivato per relationem

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4239, depositata ieri 10 febbraio.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica all’ex socio di una S.r.l. di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili, accertati in capo alla ridetta società a ristretta partecipazione sociale, con atto impositivo resosi definitivo per mancata impugnazione.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, rilevando l’intervenuto recesso dalla compagine sociale in epoca anteriore alla notifica dell’atto impositivo alla società, e contestando la mancata allegazione dello stesso all’accertamento a lui indirizzato.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso proposto dal socio receduto e, così, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in accoglimento del gravame, riformava la statuizione di primo grado. In particolare, il giudice di appello riteneva irrilevante il fatto che il socio, prima della notificazione dell’atto impositivo alla società, avesse già esercitato la facoltà di recesso dalla compagine sociale, e che avesse lamentato la violazione del diritto di difesa per la mancata allegazione al proprio atto impositivo di quello già notificato alla società.

Seguiva pertanto ricorso in Cassazione da parte dell’ex socio, che censurava la pronuncia di appello con tre motivi. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, il contribuente deduceva la violazione dell’articolo 7 L. 212/2000 e dell’articolo 42 D.P.R. 600/1973, in quanto la CTR della Lombardia aveva escluso che la mancata conoscenza dell’avviso di accertamento notificato alla società, viziasse l’atto impositivo a lui notificato.

Più precisamente, il socio receduto rilevava che entrambe le disposizioni sopra citate prescrivono che, nel caso in cui la motivazione dell’atto impositivo faccia riferimento ad un altro atto, questo debba essere allegato o riprodotto nell’atto notificato; si evidenziava altresì che il citato articolo 42 sanziona espressamente la mancata allegazione, o comunque la mancata riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato, con la nullità dell’avviso di accertamento.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza precisando che il condivisibile orientamento esistente in materia può trovare applicazione solo nei casi in cui il socio di una società di capitali a ristretta partecipazione sociali conservi nel tempo la propria posizione, sussistendo solo in tale ipotesi un facile accesso alla conoscenza e comunque una conoscibilità degli atti relativi alla società.

L’orientamento cui i giudici di legittimità facevano riferimento, è quello che afferma che l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest’ultima notificato, in quanto il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr., Cass. Ord. n. 21126/2020; Cass. Ord. n. 3980/2020; Cass. Ord. n. 14275/2018).

Tuttavia, nei casi come quello di specie, in cui l’ex socio ha ceduto la propria partecipazione sociale ed è uscito dalla compagine societaria, non può affermarsi con certezza che questi possa essere in condizione di accedere alla documentazione della società e, prima ancora, possa avere conoscenza dell’attività di verifica cui la società medesima viene sottoposta.

Pertanto, si è concluso che l’avviso di accertamento notificato al socio receduto, che ai fini della motivazione faceva rinvio all’avviso di accertamento indirizzato alla società, avrebbe dovuto essere corroborato, a pena di nullità, dalla allegazione della documentazione citata, o dalla riproduzione dei suoi contenuti essenziali.

Considerato che il giudice di appello non si è attenuto ai suesposti principi, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal socio receduto, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha accolto il ricorso originario, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.