15 Febbraio 2022

Il monitoraggio fiscale dei titolari effettivi del trust

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, la bozza di circolare sul trust dello scorso 11 agosto 2021 ha incentrato gli adempimenti del monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero da parte di un trust in capo ai titolari effettivi.

In sostanza, in linea con le indicazioni già date in occasione della circolare 38/E/2013, il monitoraggio fiscale operato da tutti i beneficiari residenti in Italia, in quanto onere loro spettante, in relazione all’intero patrimonio estero detenuto dal trust residente in Italia, esonera il trust dalla compilazione del quadro RW.

Ci si chiede, tuttavia, come possa il trust liquidare l’Ivie e l’Ivafe senza la compilazione del quadro RW del proprio Modello Redditi ENC. In passato, il problema non esisteva in quanto l’Ivie e l’Ivafe si applicano ai soggetti tenuti al monitoraggio fiscale diversi dalle persone fisiche solo a partire dal 2020.

La bozza di circolare ha esentato dall’obbligo di monitoraggio sia il trustee (in linea con la risoluzione 53/E/2019), sia il guardiano (in linea con la risposta ad interpello n. 506/E/2020) sia il disponente, se non riveste anche lo status di beneficiario.

Possiamo quindi legittimamente asserire che l’adempimento si focalizza in capo ai beneficiari. Questi, secondo la risposta interpello n. 693/E/2021 sono tenuti all’adempimento anche se minorenni e non possono evitare la compilazione del quadro affidando l’incarico ad una fiduciaria.

Appurato ciò, ci si deve confrontare con la concreta modalità di compilazione del quadro RW.

Partiamo dal caso in cui il trust sia non residente e detenga investimenti all’estero; il beneficiario, se residente in Italia, dovrà indicare nella casella 1 del proprio quadro RW il codice 4 relativo alle ipotesi residuali quali quella della titolarità effettiva del trust.

Nella colonna 3, relativa alla tipologia di investimento, si indicherà il codice 11 relativo a partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società. Nelle colonne 7 e 8 si indicherà il valore del patrimonio del trust.

Il Paese, da indicare nella colonna 4, sarà quello di residenza del trust.

Infine, si pone il problema della quota di possesso da indicare nella colonna 5 e la quota di partecipazione da indicare nella colonna 19.

Spesso gli atti di trust non predeterminano in modo definito le quote di partecipazione al patrimonio da parte dei beneficiari.

Non resta, quindi, che indicare o la misura del 100% o la percentuale che si ottiene dividendo 100 per il numero di beneficiari.

Entrambe le soluzioni non paiono appaganti in quanto non conformi al dato sostanziale. La via prudenziale è quella di indicare il 100% ma tale circostanza rischia di moltiplicare le sanzioni in caso di mancato monitoraggio in capo a tutti i titolari effettivi tenuti all’adempimento.

La compilazione diventa difficoltosa nel caso dei beneficiari italiani di trust residenti in Italia che detengono investimenti all’estero.

In questo caso il monitoraggio riguarderà ragionevolmente solo una parte del patrimonio del trust, in quanto questo deterrà probabilmente alcuni investimenti anche in Italia.

Ebbene, se possiamo ritenere di indicare nelle colonne 7 e 8 solo gli investimenti esteri, che codice indichiamo nella colonna 3 per individuare la tipologia di bene?

Si potrebbe inserire il codice 11 relativo al trust, ma non si capisce che Paese estero deve essere indicato nella colonna 4.

Si potrebbe indicare l’Italia quale Paese di residenza del trust, in analogia al trust estero, ma si tratta di una opzione non ammessa.

Si potrebbe indicare il Paese estero in cui si trovano gli investimenti, ma emerge una criticità se questi si trovano in Paesi diversi, a meno di non compilare più righi.

Tuttavia, considerando che la compilazione del quadro RW da parte dei beneficiari libera il trust dal corrispondente adempimento, possiamo ragionevolmente ritenere che le informazioni da trasmettere siano quelle che avrebbe trasmesso il trust, ossia un rigo per ogni investimento estero in modo da distinguere la tipologia di investimento e il paese di detenzione dello stesso, ferme restando le possibili unioni che le istruzioni e l’Agenzia riconoscono ad esempio per il conto titoli all’estero.

Certo è che i beneficiari necessiteranno di parecchie informazioni che tuttavia, il trust italiano, conoscendo la normativa fiscale del nostro Paese, si renderà ragionevolmente disponibile a trasmettere.

I beneficiari avranno cura di barrare la colonna 20 relativa al monitoraggio.

Il trust sarà quindi esentato dall’adempimento, giusto quanto chiarito dalla bozza di circolare 11.8.2021 che richiama la circolare AdE 38/E/2013; anzi no, visto che deve liquidare l’Ivie e l’Ivafe. Ragionevolmente l’Ivie potrebbe essere liquidata nel modello F24, senza necessità di compilare il quadro RW.

Si dovrebbe prevedere, in sede di stesura della circolare definitiva, che in caso di trust residente il monitoraggio competa al trust e non ai titolari effettivi.