17 Febbraio 2022

Le Asd e l’obbligo di tenuta dei libri sociali

di Biagio GiancolaGuido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’analisi dell’obbligo di tenuta dei libri sociali per i sodalizi sportivi dilettantistici impone una distinzione preliminare: la prima riguarda la forma giuridica (associazione o società), la seconda riguarda la qualifica (ente iscritto solo al registro Coni o iscritto anche al Runts).

Se la sussistenza dell’obbligo appare pacifica per le società sportive dilettantistiche, qualche approfondimento necessita la disciplina per le associazioni.

Infatti, fino alla entrata in vigore del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), non vi era alcuna norma che disciplinasse o imponesse la tenuta dei registri sociali per gli enti di cui al primo libro del codice civile (associazioni, fondazioni e comitati).

La previsione di cui all’articolo 2421 cod. civ. in materia di società, sull’obbligo di tenuta dei libri sociali, non si ritiene di valore cogente per gli enti associativi.

Tant’è che il suggerimento sulla opportunità della loro tenuta nasceva da considerazioni prevalentemente di carattere probatorio.

Infatti, come è noto, per le associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale e illimitata, di cui all’articolo 38 cod. civ., si pone in capo a colui il quale esterna la volontà dell’ente, indipendentemente dalla qualifica ricoperta.

Per consentirgli di rivalersi, ove fosse chiamato a rispondere dell’obbligazione assunta in nome e per conto della associazione, nei confronti degli altri componenti dell’organo collegiale, la possibilità è data solo dal poter provare la condivisione della scelta. Prova che, evidentemente, è fortemente facilitata dal possesso di una verbalizzazione della seduta.

Inoltre, ai fini fiscali, la possibilità di poter godere della agevolazione sui corrispettivi specifici di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir è legata all’adozione del principio della “sovranità assembleare” di cui alla lettera e) del comma 8 della citata norma.

Anche in questo caso, per poter “dimostrare” l’effettivo perseguimento di tale principio, la verbalizzazione delle sedute assembleari ne diventa ovvio presupposto.

In questo quadro si inserisce l’articolo 15 D.Lgs. 117/2017 (meglio noto come codice del terzo settore), rubricato “Libri sociali obbligatori” che impone la tenuta del:

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea (all’interno del quale dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato direttivo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (se previsto dallo statuto) nonché del Collegio dei probiviri.

La norma ne impone l’attivazione (“gli enti del terzo settore devono tenere”) ma non disciplina le modalità di tenuta, conservazione e di eventuale vidimazione e non prevede espressa sanzione per la loro mancata eventuale attivazione.

Il comma 3 del citato articolo 15, in parallelo con l’articolo 2422 cod. civ., riconosce ad associati od aderenti il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità regolamentate nell’atto costitutivo o nello statuto.

Appare necessaria questa regolamentazione in quanto, altrimenti, si assisterebbe ad un diritto ingestibile all’indiscriminato accesso a questi documenti, con possibile anche violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

Oltre ai citati registri, l’articolo 17, comma 1, del codice del terzo settore impone, in presenza di attività svolta da volontari, l’attivazione di un apposito ulteriore registro dove indicare “i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 7180 del 28.05.2021, ha reso noto che – a giudizio dell’amministrazione – resta in vigore quanto previsto dal D.M. 14.02.1992, n. 92 (adottato in attuazione dell’articolo 4 L. 266/1991, abrogato).

Ciò significa, in particolare, che è necessario che il registro dei volontari abbia una numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina da parte del notaio, di un segretario comunale o di altro pubblico ufficiale abilitato, nonché l’apposizione della dichiarazione del numero complessivo delle pagine da parte dell’autorità che ha bollato.

Va intanto chiarito che il registro dei volontari non si sovrappone a quello degli associati in quanto un ente del terzo settore ben potrà avere associati non volontari e, viceversa, volontari non associati.

Se, quindi, per la sportiva che sia anche ente del terzo settore appare obbligatoria la tenuta dei registri sopra indicati (si auspica che sia presto chiarita la necessità o meno di vidimare anche i libri sociali, così come espressamente ricordato dal Ministero competente per il libro dei volontari), si pone il problema se questi obblighi si estendano anche alle sportive iscritte solo al registro della attività sportive, quindi non Ets.

L’obbligo appariva pacifico alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021 che imponeva il deposito presso il registro delle attività sportive dei verbali delle modifiche statutarie, di quelli elettivi e di quelli di modifica della sede sociale.

Detto deposito non è più previsto in virtù della novella contenuta dall’articolo 10 D.L. 73/2021 convertito con L. 106/2021 ma si ritiene, comunque, che l’assenza dei libri citati in premessa, in caso di verifica, per le Asd non iscritte al registro del terzo settore potrebbe essere visto come assenza di regolare “vita associativa” con conseguente perdita delle agevolazioni previste per gli enti associativi