17 Febbraio 2022

Il credito d’imposta per le imprese energivore

di Debora Reverberi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il Decreto Sostegni-ter contiene, al titolo III, un pacchetto di misure volte al contenimento dei costi dell’energia elettrica per le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività.

L’articolo 15 D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) destina 540 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di contributi a parziale compensazione degli extra costi dell’energia, riconosciuti sottoforma di credito d’imposta.

L’agevolazione è rivolta alle c.d. “imprese energivore”, come definite dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017:

le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1…omissis…non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012”.

Sono in ogni caso escluse le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Requisito necessario per l’accesso all’agevolazione è aver subìto un incremento superiore al 30% del costo dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi.

L’incremento va quantificato confrontando il costo medio dell’ultimo trimestre 2021 con il costo medio dell’ultimo trimestre 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

Quanto alle modalità di fruizione la norma istitutiva prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Non trovano applicazione i limiti generali di compensazione:

Il contributo non rileva ai fini:

  • della formazione del reddito d’impresa;
  • della formazione della base imponibile Irap;
  • del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 Tuir;
  • del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Per quanto concerne infine le regole di cumulo, il credito d’imposta risulta cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui sopra, il costo sostenuto.

Per l’effettiva operatività della misura si resta in attesa di apposito decreto ministeriale.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le principali caratteristiche dell’agevolazione:

Credito d’imposta per imprese energivore
(articolo 15 D.L. 4/2022– Decreto Sostegni-ter)
Ambito soggettivo Imprese energivore di cui all’articolo 3 D.M. 21.12.2017 – escluse le imprese in difficoltà
Requisito di accesso:
costo medio dell’energia elettrica per KWh (IV trimestre 2021) > 130% costo medio dell’energia elettrica per KWh (IV trimestre 2019)
Ambito oggettivo Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Intensità della misura Credito d’imposta pari al 20% delle spese suddette.
Caratteristiche del credito · Utilizzo esclusivo in compensazione;
·  disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
· irrilevanza fiscale;
· cumulabilità con altre misure nel limite del costo sostenuto, tenuto conto anche del vantaggio derivante dall’irrilevanza fiscale.