Indetraibile l’Iva addebitata in caso di operazioni non imponibili
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con l’ordinanza n. 5012, depositata ieri, 16 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata a ritenere legittimo il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva addebitata in caso di operazioni non imponibili.
A fronte di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all’esportazione, una società aveva detratto l’Iva indicata in fattura, pur essendo le richiamate operazioni non imponibili.
L’Agenzia delle entrate, invece, riteneva la suddetta Iva indetraibile e la Corte di Cassazione ha qualificato tali conclusioni condivisibili.
Deve infatti ritenersi che, se a fronte di un’operazione non imponibile, il fornitore emette una fattura con Iva, il cessionario/committente non matura il diritto alla detrazione, in quanto tale diritto è connesso all’effettiva realizzazione di un’operazione imponibile.
Pertanto, se l’operazione è stata erroneamente assoggettata a Iva:
- il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso di quanto versato,
- il cessionario può chiedere al cedente la restituzione dell’Iva in via di rivalsa erroneamente versata,
- il cessionario non può detrarre l’Iva nella sua dichiarazione Iva.
Sul punto va peraltro segnalata la previsione introdotta dall’articolo 1, comma 935, L. 205/2017 all’articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, in forza della quale “In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, nella pronuncia in esame, chiarisce che “la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’Iva sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e non anche in caso di imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile”.
Deve di conseguenza ritenersi superata la tesi giurisprudenziale secondo la quale l’Iva addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, pur non essendo l’operazione assoggettata ad imposta (Cassazione n. 7152 del 25.05.2001, Cassazione n. 1348 del 18.02.1999, Cassazione n. 7689 del 23.06.1992).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve pertanto concludersi che il diritto alla detrazione Iva non sorga per il semplice fatto che l’imposta è stata applicata e versata, ma deve essere escluso nel caso di Iva addebitata a fronte di operazioni non imponibili.